Per contratto di locazione breve viene indicata la presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un periodo che non supera i 30 giorni. Il contratto di locazione può essere sottoscritto dai cittadini, a prescindere della presenza di partita IVA. Vediamo insieme quali sono i tempi e le modalità di registrazione di un contratto di locazioni brevi.
Locazioni brevi registrazione contratto
I dati inerenti alle locazioni brevi devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto.
Sono obbligati alla trasmissione dei dati:
- coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 88/2017, ha spiegato il regime fiscale delle locazioni brevi, nello specifico:
“L’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21 per cento in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca”.
Le norme riguardanti gli intermediari impegnati nel pagamento dei canoni o corrispettivi correlati ai contratti di locazione breve prevedono una ritenuta del 21%, da versare tramite modello F24 con il codice tributo “1919”. Tali disposizioni normative si applicano nei confronti di coloro che non optano per l’applicazione del regime della cedolare secca acconto.
Chi registra un contratto di locazione breve?
Per la registrazione del contratto di locazione breve, è necessario trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello RLI, debitamente compilato, con almeno due copie del contratto firmate.
Per i non residenti la trasmissione dei dati può avvenire secondo diverse modalità, tra cui:
- se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione, utilizzando il canale Entratel/Fisconline
- se non in possesso di una stabile organizzazione, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale provvede anche a richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora ne siano sprovvisti. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, si considerano solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei non residenti.
Come si dichiarano le locazioni brevi?
Per le locazioni brevi, la normativa prevede, quindi, l’applicazione di un’aliquota, e l’ammontare percepito viene indicato nel quadro B – Redditi da fabbricati, sia riguardi il modello 730 che quello relativo ai Redditi. Pertanto, gli elementi vanno riportati nel codice 3, ovvero quello relativo agli “immobili locati in regime di libero mercato”.
Per i redditi prodotti dai contratti di locazione breve, l’opzione alla cedola secca prevede l’aliquota del 21 per cento (art. 3 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23).
Quando si considera registrato il contratto di locazione?
Conformemente alle spiegazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, si applicano le disposizioni previste nell’articolo 1326 c.c.:
“Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi”.
I contratti di locazione breve possono essere stipulati:
- direttamente dal locatore;
- tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- tramite portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
L’intermediario interviene nella stipula del contratto di locazione breve al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta, fornendo un supporto professionale, tecnico o informatico nella fase del perfezionamento dell’accordo.
L’intermediario è tenuto a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il conduttore abbia accettato la proposta di locazione attraverso i servizi offerti dall’intermediario stesso o abbia aderito tramite la piattaforma online.
Diversamente, l’intermediario non è tenuto a trasmettere i dati all’Agenzia se il locatore utilizza i servizi dell’intermediario al fine esclusivo di proporre l’immobile in locazione, e il conduttore comunica direttamente al locatore l’accettazione della proposta.