Per i forfettari di partita Iva, da quando si applica la flat tax agevolata del 5%? Il regime di vantaggio fiscale si applica alle partite Iva nei primi cinque anni dall’inizio dell’attività. In questo modo, è possibile usufruire dell’imposta sostitutiva del 5% anziché del 15%, aliquota da applicare a partire dal sesto anno di attività.
In presenza di specifici requisiti, quindi, l’adozione del regime forfettario risulta estremamente vantaggioso, ma potrebbe rendersi necessaria la determinazione esatta della data a partire dalla quale decorrano i cinque anni. Ciò avviene, ad esempio, se si deve considerare la data di apertura della partita Iva oppure quella nella quale il lavoratore autonomo emessa la prima fattura.
La differenza è, naturalmente, notevole, per non perdere vantaggi fiscali legati all’apertura della partita Iva stessa. Infatti, pur avendo aperto la partita Iva, un lavoratore autonomo o libero professionista potrebbe far registrare un periodo di sostanziale inattività che restringerebbe il vantaggio del 5%.
Forfettari, ecco da quando si applica la flat tax al 5%
Da quando decorrono i cinque anni nei quali le partite Iva a regime forfettario possono far partire il 5% di imposta sostitutiva? L’aliquota agevolata per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti si applica per cinque anni prima che l’imposta sostitutiva salga al 15 per cento. Tuttavia, per la decorrenza dell’aliquota del 5% bisogna considerare l’inizio dell’attività, spesso coincidente con l’acquisizione della partita Iva. Tuttavia, non sempre ciò avviene. Si pensi, ad esempio, a un periodo di sostanziale inattività della partita Iva all’inizio per i motivi più diversi.
L’interpretazione che l’Agenzia delle entrate ha fornito, da sempre, a questa eventualità è sempre stato quello di un sostanziale inizio effettivo dell’attività. Quindi, al di là del giorno di apertura della partita Iva, la circolare 1/E del 2021 considera le azioni di effettivo utilizzo della partita Iva.
Forfettari quando 5% per pagare meno imposte?
Nel caso in cui si verifichi una inattività, è necessario capire cosa sia successo nel frattempo e perché l’emissione della prima fattura sia stata rimandata. A tal proposito, l’effettiva data di inizio dell’attività quindi può non coincidere né con la data di apertura della posizione Iva, né della emissione della prima fattura (che potrebbe essere rimandata in avanti).
Al contrario è necessario valutare se, nel momento in cui si apra la partita Iva, vengano poste in essere attività meramente imprenditoriali, anche se queste ultime dovessero concretizzarsi nell’acquisto di servizi o di beni necessari per svolgere l’attività stessa.
Rinvio secondo acconto partite Iva dal 30 novembre 2023 a gennaio 2024
Non esiste, in definitiva, una risposta univoca su quale sia la decorrenza dell’attività ai fini della determinazione del 5% di imposta sostitutiva delle partite Iva a regime forfettario. Nel frattempo, tra le novità in arrivo dalla legge di Bilancio 2024, per chi dichiari fino a 170.000 euro c’è la possibilità di rinviare il pagamento delle tasse corrispondenti al secondo acconto del 2023 – da pagare entro il 30 novembre prossimo – al 16 gennaio 2024, procedendo anche con la rateizzazione dell’acconto stesso in cinque mensilità.
Proprio il limite di 170.000 euro di redditi e di guadagni consente alle partite Iva forfettarie di poter aderire in massa – praticamente tutte incluse – al rinvio del secondo acconto del 2023. Dovendo avere un tetto di compensi entro gli 85.000 euro per mantenere il regime di flat tax, saranno almeno 700.000 i forfettari che si avvarranno del rinvio dell’acconto al 2024 su un totale di 2 milioni di contribuenti in questo regime.
Il secondo acconto prevede il pagamento del 50% (a carico dei forfettari) o del 60% (per tutti gli altri), dell’intero acconto dovuto per l’anno 2023. Considerando un totale acconto per quest’anno di mille euro, il secondo acconto ammonterà a 500 o a 600 euro a seconda del regime di partita Iva.