In base alla normativa vigente, l’assicurazione dell’Inail contro gli infortuni sul lavoro si estende anche all’infortunio in itinere, ovvero a tutti quegli incidenti di percorso che possono capitare al lavoratore, per esempio, durante il tragitto che va da casa al lavoro: quando viene riconosciuto?

L’infortunio in itinere, in base proprio alla sua natura, si differenzia dall’infortunio ordinario che avviene, al contrario, durante l’attività lavorativa vera e propria.

Spieghiamo, nel testo, quando viene riconosciuto, qual è la procedura da seguire e, infine, parleremo del risarcimento.

Cosa significa infortunio in itinere e quando viene riconosciuto

Iniziamo spiegando cosa significa infortunio in itinere. La locuzione in itinere significa, letteralmente, in viaggio, durante il cammino. Utilizzata anche in gergo assicurativo, fa riferimento all’infortunio che viene riportato durante il normale percorso per recarsi al lavoro.

L’Inail tutela anche i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Presenta alcune peculiari caratteristiche di cui non si è sempre al corrente, in quanto ci sono profonde differenze con il cosiddetto infortunio ordinario.

Cosa prevede la legge? Si deve tenere presente il seguente testo di riferimento: DPR 1124 del 30 giugno 1965 e S.M.I. – Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

All’articolo 20, si legge proprio il caso di infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal lavoro. Cosa si intende con normale percorso? In base alle sentenze della Cassazione, si definisce come l’itinerario più breve. Sono ammesse eventuali interruzioni oppure deviazioni? La risposta è affermativa, ma solo quando sono strettamente necessarie, ovvero quelle dovute a:

  • Cause di forza maggiore;
  • Obblighi penalmente rilevanti;
  • Esigenze improrogabili ed essenziali.

Nell’ultimo punto, si devono considerare, per esempio, le deviazioni che vengono effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola. Bisogna anche tenere bene a mente, che per “abitazione”, la Cassazione intende la dimora effettiva.

Qual è la differenza tra infortunio ordinario e infortunio in itinere

L’infortunio in itinere, spesso, è poco conosciuto oppure si confonde con il cosiddetto infortunio ordinario. Nel caso dell’infortunio ordinario, si tratta di quello che avviene sul posto di lavoro, mentre si sta svolgendo una mansione durante l’orario lavorativo, presso il luogo di lavoro. Al contrario, come abbiamo già spiegato, l’infortunio in itinere è quello che capita lungo il tragitto da casa al lavoro.

Entrambi gli infortuni sono coperti dall’assicurazione infortunistica dell’Inail. Precisiamo una cosa. Con la Nota del 12 gennaio 2004, l’Inail ha affermato che l’incidente avvenuto all’interno delle pertinenze e all’interno delle aree comuni del luogo di lavoro, viene considerato come infortunio sul lavoro e non come infortunio in itinere.

Cosa fare? Ecco la procedura da seguire

Quando si verifica un infortunio in itinere, il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro. In questo modo, l’infortunato potrà e dovrà sottoporsi a visita medica presso la struttura sanitaria competente. L’infortunato dovrà fornire anche il numero identificativo, la data di rilascio e il periodo di prognosi del certificato.

Se interviene la copertura Inail, il lavoratore dipendente dovrà sottoporsi alle cure necessarie prescritte dal perito assicurativo e rendersi reperibile alle visite di controllo, qualora previste dal contratto collettivo.

Risarcimento: chi paga il dipendente?

Allo stesso modo dell’infortunio ordinario, anche nel caso di infortunio in itinere, l’Inail paga la rendita per inabilità temporanea assoluta, se il lavoratore non può svolgere la propria attività lavorativa per un periodo di tempo pari alla diagnosi effettuata.

L’assicurazione garantisce il pagamento delle prestazioni sanitarie ed economiche finalizzate a garantire un trattamento retributivo al dipendente, altrimenti sprovvisto di uno stipendio, in quanto, a causa dell’infortunio, costretto ad assentarsi dal lavoro.

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