Tassazione criptovalute 2023: con la pubblicazione della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il trattamento fiscale delle cripto-attività in seguito alla chiusura della fase di consultazione pubblica che è stata aperta durante il mese di giugno dell’anno in corso.
In particolare, è stata disposta l’introduzione di una nuova categoria di redditi diversi che sono e che saranno tassati con l’applicazione di un’aliquota pari al 26%.
Si tratta, nello specifico, dei redditi relativi alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti attraverso la c.d. Distributed Ledger Technologies (DLT).
A tal proposito, dopo la fase di consultazione pubblica che è stata aperta lo scorso giugno per quanto riguarda i contributi degli operatori, adesso l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai soggetti interessati le istruzioni operative definitive alla luce delle nuove disposizioni legislative che sono state introdotte.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 126 a 147, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Tassazione criptovalute 2023: a quali soggetti viene applicata la nuova aliquota del 26%? Ecco che cosa prevede la Legge di Bilancio 2023
In seguito alle modifiche normative che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, è stata disposta l’applicazione di un’aliquota pari al 26% ai seguenti soggetti che effettuano delle plusvalenze da cripto-attività:
- le persone fisiche, a patto che il reddito sia stato conseguito nell’esercizio delle seguenti attività lavorative:
- attività d’impresa, arti o professioni;
- lavoro subordinato;
- gli enti non commerciali, nel caso in cui l’attività non venga effettuata nell’esercizio di impresa commerciale;
- le società semplici ed equiparate;
- i soggetti che non hanno né la residenza e né una stabile organizzazione in Italia, nel caso in cui il reddito venga conseguito all’interno del territorio dello Stato.
Tassazione criptovalute 2023: quando i redditi conseguiti vengono considerati prodotti in Italia? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui criteri di territorialità
In seguito alle recenti modifiche che sono state apportate dalla Manovra 2023 per quanto riguarda la tassazione delle criptovalute, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi diversi, disciplinati dall’art. 67 del TUIR, vengono considerati come prodotti in Italia nel caso in cui derivino da:
- attività che vengono svolte all’interno del territorio dello Stato;
- beni che si trovano all’interno del territorio dello Stato.
Alla luce delle sopra citate disposizioni, è prevista l’applicazione dell’aliquota pari al 26% anche in caso di conseguimento dei redditi in oggetto da parte di soggetti che non hanno la residenza in Italia, nel caso in cui riguardino delle cripto-attività che sono detenute all’interno del nostro Paese presso:
- prestatori di servizi o intermediari che hanno la residenza all’interno del territorio dello Stato;
- la rispettiva stabile organizzazione, nel caso in cui non siano residenti all’interno del territorio dello Stato.
Ai fini dell’applicazione della nuova normativa, invece, qualora le cripto-attività siano detenute dal soggetto in maniera diretta, tramite l’utilizzo di supporti di archiviazione, come ad esempio le chiavette USB, allora il reddito conseguito sarà considerato prodotto in Italia nel caso in cui il supporto di archiviazione stesso si trovi all’interno del territorio dello Stato.
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Rideterminazione del valore delle cripto-attività
Infine, nel caso in cui i soggetti già erano in possesso di cripto-attività in data 1° gennaio 2023, allora questi ultimi potranno procedere con la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle medesime, a patto che a tale valore sia applicata un’imposta sostitutiva di ammontare pari al 14%.
Pertanto, al fine di poter beneficiare del regime agevolato in oggetto, i soggetti interessati dovranno versare l’imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2023.
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