Nel 2024, l‘Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà pignorare il conto corrente e altri beni in presenza di disponibilità liquida. L’Ente impositore è pronto per pignorare i debitori dal prossimo anno; difficilmente qualcuno potrà salvarsi se non ha aderito a un piano di rientro per regolarizzare i debiti iscritti a ruolo. Da una parte, sembra quasi che il governo si allinei dinanzi a coloro che pagano regolarmente le tasse, multe e altri balzelli.

Ci si prepara a raccogliere i frutti della lotta all’evasione fiscale, al punto che, caduto l’ultimo freno, la Riscossione saprà esattamente quando notificare il pignoramento. La questione è molto seria, perché ci sono molti contribuenti che non riescono a pagare le cartelle esattoriali; pertanto è bene sapere che su alcuni beni il fisco non può procedere con l’esecuzione forzata.

Cosa può pignorare l’Agenzia delle Entrate – Riscossione?

 Nella bozza della legge di Bilancio 2024, è contenuto un nuovo provvedimento che amplifica i poteri dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Grazie al libero accesso alle giacenze dei conti correnti, l’agenzia può procedere al pignoramento solo se trova “liquidità”, rendendo la procedura più efficace, notificando l’ordine di pagamento alla banca terza. Il debitore riceverà la notifica delle somme a debito pignorate entro 30 giorni, pena la nullità.

 Nell’ipotesi in cui il contribuente non regolarizzi una cartella esattoriale nei termini previsti, non presenti ricorso e non avvii un procedimento di sospensione o annullamento, l’Ente impositore può procedere al recupero forzato.

In base alle circostanze può procedere:

• iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)

• iscrivere ipoteca sui beni immobili

• procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi

• procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili

• effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Con la rateizzazione può avvenire il pignoramento?

 Se il debitore presenta una richiesta di rateazione del debito iscritto a ruolo, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può avviare azioni esecutive, a condizione che non venga respinta la richiesta. Nell’ipotesi in cui l’Ente impositore accetti la richiesta e il contribuente versi la prima rata, l’Agente della riscossione non procederà alle procedure di recupero coattivo in presenza di diverse situazioni:

 · non è stato ancora tenuto l’incanto, con esito positivo;

· non è stata presentata istanza di assegnazione;

· il terzo non ha reso dichiarazione positiva;

 · non è stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La Riscossione può pignorare la casa?

 L’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. L’assenza di pagamento porta alla vendita all’asta dei beni mobili. I beni mobili indispensabili possono essere pignorati nei limiti di 1/5.

Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito non viene regolarizzato, l’Ente impositore può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Tuttavia, questa procedura è condizionata dalla presenza dei requisiti di legge. In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile presenta tutte le seguenti caratteristiche:

• è destinato a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;

• è l’unico immobile di proprietà del debitore:

• non è di lusso, (cioè con le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), ovvero è una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile solo se:

• l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro

• sono passati sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.

Esproprio in comunione dei beni, è possibile?

La casa non è sempre pignorabile, e non può essere limitata a metà (50%) dell’immobile, poiché ciascun coniuge è titolare di un diritto che comprende tutti i beni condivisi e ciascuno di essi possiede l’intero (100%), non una frazione.

In conformità a quanto spiegato su fiscooggi.it, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 150 pubblicata il 4 gennaio 2023:

 “Va, dunque, data continuità all’orientamento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a esecuzione per l’intero il bene ricadente nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote”.

Stipendio e pensione: limiti pignoramento

 Se il debitore ha un credito nei confronti di un terzo, la Riscossione può recuperare direttamente da quest’ultimo l’importo dovuto, entro i limiti dell’importo dovuto. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari a:

• 1/10 per importi fino a 2.500 euro;

 • 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro;

• 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

Cosa non può pignorare l’Agenzia delle Entrate – Riscossione?

 L’articolo 514 del Codice di procedura civile stabilisce che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non può pignorare determinate categorie di beni mobili. Tra questi rientrano:

  • Abbigliamento;
  • Mobili essenziali per la vita familiare, come letti, tavoli, sedie, armadi, frigoriferi, fornelli, stufe e utensili per la casa e la cucina;
  • Strumenti utilizzati dal debitore per la sua attività professionale;
  • Anelli nuziali;
  • Polizze assicurative;
  • Animali domestici e molto altro.