Statuto del contribuente: durante il corso della giornata di lunedì 23 ottobre 2023, alle ore 15:56, il Consiglio dei Ministri (CdM) ha tenuto una riunione a Palazzo Chigi, sotto la presidenza della Premier Giorgia Meloni, in cui ha comunicato l’approvazione di due nuovi decreti legislativi di attuazione della legge n. 111 del 9 agosto 2023, mediante la quale è stata disposta una delega al Governo ai fini della revisione del sistema tributario.
A tal proposito, con la pubblicazione del comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 il Governo ha deciso di apportare delle modifiche in materia di riforma fiscale.
Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le norme fiscali che sono state approvate da parte del Consiglio dei Ministri:
- un decreto legislativo attraverso il quale sono state apportate delle modifiche in merito allo Statuto dei diritti del contribuente;
- un decreto legislativo attraverso il quale è stata prevista la razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;
- un disegno di legge attraverso il quale sono state introdotte delle nuove misure ai fini del riconoscimento e della promozione delle zone montane.
All’interno di questo breve articolo, in particolare, andremo ad approfondire insieme tutte le nuove misure che sono state disposta da parte del Governo relative allo Statuto del contribuente.
Statuto del contribuente: ecco le modifiche introdotte dal Governo per l’anno 2024
Come abbiamo già accennato durante il corso del precedente paragrafo, dietro proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo con il quale ha introdotto delle nuove misure per quanto riguarda lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo un’apposita delega alla revisione dello stesso.
Nello specifico, tra le principali misure che sono state definite da parte del Governo è stato confermato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie ed è stato previsto quanto segue:
- modifiche in materia di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente”;
- le presunzioni legali non si applicano in maniera retroattiva;
- modifiche per quanto riguarda il regime dell’annullabilità;
- il principio del contraddittorio;
- i provvedimenti che portano delle conseguenze negative al destinatario devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo;
- definizione della procedura, dei requisiti e dei termini del contraddittorio;
- modifiche per quanto riguarda la disciplina della motivazione degli atti tributari;
- introduzione della possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
- gli atti della riscossione devono prevedere al loro interno i seguenti elementi:
- gli interessi;
- i criteri di calcolo;
- la data di decorrenza;
- i tassi applicati.
La riforma dello Statuto del contribuente, poi, ha previsto delle novità anche in merito alla disciplina relativa ai vizi che riguardano gli atti che vengono emessi da parte dell’amministrazione finanziaria.
A tal proposito, ecco qui di seguito le modifiche che sono state apportate per il 2024:
- per quanto riguarda l’annullabilità, gli atti dell’amministrazione finanziaria possono essere impugnati davanti agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per le seguenti violazioni:
- le violazioni di legge;
- le violazioni sul procedimento;
- le violazioni sulla partecipazione del contribuente;
- le violazioni sulla validità degli atti stessi;
- per quanto riguarda la nullità, i vizi sono considerati nulli in caso di violazione di legge e possono essere impugnati sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria;
- per quanto riguarda l’irregolarità, il vizio di irregolarità sorge nel momento in cui si verifica l’incompleta o l’inesatta indicazione dell’ufficio presso cui si possono ottenere delle informazioni relative all’atto di riscossione;
- per quanto riguarda l’inesistenza, il vizio si verifica nel momento in cui la notificazione degli atti impositivi e degli atti della riscossione risulta priva di almeno uno dei suoi elementi essenziali, ovvero:
- in caso di soggetti giuridicamente inesistenti;
- in caso di soggetti privi di collegamento con il destinatario;
- in caso di soggetti estinti.
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