Spunta una nuova tassazione sul Superbonus per il 2024. Non è la riforma attesa dai contribuenti e dalle imprese e, sicuramente, non lo diventerà nei prossimi giorni. Presto o tardi, per la vendita degli immobili oggetto di interventi realizzati con il 110%, si dovrà procedere al pagamento dell’imposta sulle plusvalenze. Tra uno sconto e l’altro, l’obiettivo dell’Esecutivo resta quello di un riassetto dei conti pubblici. Vediamo insieme le nuove modifiche al Superbonus previste per il 2024.
Superbonus nuova tassazione 2024
Nella bozza della legge di Bilancio sono contenute diverse novità per il Superbonus: si va dall’addio alla cessione del credito e allo sconto in fattura, fino all’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Le novità per il 2024 sono abbastanza diverse da far rimpiangere l’adesione allo strumento.
Per quanto riguarda la vendita dell’immobile entro cinque anni dalla conclusione degli interventi del Superbonus, il proprietario dovrà versare l’imposta sulle plusvalenze immobiliari. Naturalmente, non potrà ricevere le agevolazioni (sconti) sulla spesa sostenuta dall’importo dovuto all’Amministrazione finanziaria.
Quando si genera plusvalenza immobiliare?
Conformemente a quanto spiegato dall’Agenzia delle Entrate, le plusvalenze immobiliari vengono applicate sul guadagno prodotto dalla vendita dell’immobile, con il versamento di un’imposta pari al 26%.
Tale disposizione normativa si riferisce alle plusvalenze prodotte dalle cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. È importante notare che il periodo quinquennale parte dalla data di acquisto o dall’esercizio del diritto di donazione.
In base all’articolo 67, comma 1, del Tuir, la tassazione sostitutiva non può essere applicata per i redditi di capitale:
- nell’esercizio di arti o professioni, di imprese commerciali oppure da società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.
Dalla vendita di un immobile può emergere una plusvalenza, ovvero una differenza positiva tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso. Si tratta di un valore che scaturisce dalla vendita (cessione a titolo oneroso) di un bene immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni. Pertanto, questa plusvalenza rientra nel quadro dei redditi correlati alla categoria dei “redditi diversi” e, di conseguenza, è assoggettata a tassazione ordinaria con le normali aliquote dell’Irpef.
In questa regola, non rientrano:
• gli immobili pervenuti per successione
• quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dello stesso
• le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Come evitare tassazione plusvalenza immobiliare?
La vendita dell’immobile avvenuta dopo il periodo di cinque anni dalla data dell’acquisto non è soggetta alla tassazione della plusvalenza, anche se il guadagno risultasse notevole.
In questa situazione, la differenza tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto non rappresenta una plusvalenza soggetta a tassazione.
Per la ristrutturazione dell’immobile condominiale con il Superbonus: quale plusvalenza da tassare?
Secondo quanto riportato da fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 204 del 24 marzo 2021 ha chiarito che sia le spese condominiali sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico, realizzati tramite il Superbonus con lo “sconto in fattura”, che quelle relative al singolo condomino, rientrano nel quadro delle spese incrementative. Questo significa che tali spese hanno contribuito ad aumentare il valore dell’immobile. Pertanto, tali spese vanno dedotte ai fini del calcolo della plusvalenza soggetta a tassazione.
Nello specifico, nell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, recita:
“Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”.
In base alle disposizioni normative contenute nell’articolo 68 comma 1 del Tuir:
“Tali plusvalenze sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo” (articolo 68 comma 1 del Tuir).
Nuova tassazione Superbonus: cosa va (e cosa no) nella legge di Bilancio 2024
Alla luce di questa breve introduzione, è possibile comprendere le novità introdotte nel nuovo comma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi riguardante gli immobili soggetti alla tassazione sulle plusvalenze, compresi quelli con interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico realizzati tramite il Superbonus, a condizione che non rientrino nelle eccezioni previste dalla legge (come la prima casa, e così via).
La nuova norma porterebbe gli immobili che fanno parte di edifici interamente ristrutturati col 110 a godere di un diritto di esenzione quinquennale dalla plusvalenza a partire dalla data di conclusione dei lavori, mentre finora il parametro di riferimento era la data di acquisto degli immobili.
Un altro aspetto riguarda la deducibilità delle spese, poiché le spese sostenute con il Superbonus non rientrerebbero tra quelle “inerenti al bene”. Pertanto, tali spese vanno detratte ai fini del calcolo della plusvalenza.
In conclusione, partendo dal presupposto che si tratta di una norma contenuta nella bozza della Manovra 2024 e considerando che la riforma del Superbonus è uno dei capitoli più discussi, non si esclude l’introduzione di ulteriori modifiche.