Spese condominiali detraibili su ristrutturazioni edilizie. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile ottenere diverse agevolazioni fiscali, sia quando l’opera riguarda la singola unità abitativa che per quanto riguarda i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali. Vediamo insieme quali sono le indicazioni normative spiegate dall’Agenzia delle Entrate.

Spese condominiali detraibili su ristrutturazioni edilizie

 Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è possibile accedere a diverse agevolazioni fiscali, la più nota riguarda quella regolamentata dall’articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/86, che consiste nell’applicazione di una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino a un importo massimo consentito di 48.000 euro per unità immobiliare.

Secondo le disposizioni normative contenute nel decreto legge n. 83/2012, per le spese su interventi realizzati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF è stata aumentata al 50% fino a un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Tali agevolazioni sono state oggetto di diversi rinnovi, l’ultimo dei quali è stato inserito nella legge di Bilancio 2022. Pertanto, è possibile ottenere una detrazione IRPEF del 50%, su un tetto di spesa massimo di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2024, per ciascuna unità immobiliare. Nel decreto legge n. 34/2022, è stato introdotto il Superbonus, che permette di ottenere una detrazione per la realizzazione di diverse tipologie di interventi.

Ristrutturazione edilizia parti comuni

Conformemente alle spiegazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali spettano le detrazioni fiscali, tra cui:

  • 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
  • 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2025.

 Per parti comuni si intendono le aree condivise che includono più unità immobiliari autonome, indipendentemente dal numero di proprietari.

Nell’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile vengono definite parti comuni:

  • il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
  • i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
  • le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Chi è tenuto all’invio dei dati dei lavori di ristrutturazione delle parti comuni di un condominio?

 L’amministratore in carica nell’anno di riferimento deve inviare i dati dei lavori di ristrutturazione delle parti comuni del condominio entro il 28 febbraio. Nel caso di un condominio minimo, in presenza di un amministratore nominato sulla base della preferenza senza obbligo, questi dovrà svolgere tutte le relative mansioni in scadenza, compresa la trasmissione dei dati.

Se, invece, in un condominio minimo non è stato nominato alcun amministratore, i condomini non sono tenuti a trasmettere i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni all’anagrafe tributaria.

Chi può detrarre le spese di ristrutturazione condominio?

È importante sottolineare che per le spese condominiali detraibili realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali, le agevolazioni fiscali spettano a ciascun singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 1123 e seguenti del codice civile. I legittimi proprietari o coloro che godono di diritti reali e/o personali sull’immobile possono dedurre le spese condominiali sostenute per la realizzazione degli interventi di riqualificazione o ristrutturazione, in base alla quota millesimale di proprietà.

L’amministratore rilascia un documento contenente tutti gli elementi necessari per determinare l’importo delle spese sostenute e la quota millesimale attribuita a ciascun condomino.

Quali spese condominiali rientrano nelle ristrutturazioni edilizie agevolabili sulle parti comuni di edifici condominiali?

Ogni condomino può richiedere la detrazione sulla spesa sostenuta per gli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni degli edifici residenziali in conformità alle disposizioni dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001.

Nello specifico, gli interventi possono riguardare:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

 Tra i lavori ammessi al beneficio rientrano anche vari interventi sulle singole unità abitative, come previsto nell’articolo 16-bis del TUIR, tra cui:

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
  • utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici
  • per l’adozione di misure antisismiche
  • di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici