Imposta successioni e donazioni: con la pubblicazione della circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il trattamento fiscale del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 8, comma 4, e dell’art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990 (c.d. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni – TUS).
Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme i nuovi chiarimenti che sono stati messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, alla luce delle recenti modifiche che sono state apportate alla normativa vigente in materia.
Imposta successioni e donazioni: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo”
In base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 8, comma 4, del TUS, il quale è stato approvato dalle disposizioni legislative che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo, l’istituto del coacervo “successorio” prevede la riunione fittizia dei seguenti elementi:
- del valore attualizzato delle donazioni che sono state effettuate da parte del de cuius agli eredi e legatari, mentre era in vita (c.d. donatum);
- del valore dell’asse ereditario (c.d. relictum).
In seguito alle nuove disposizioni che sono state introdotte a partire dal 29 novembre 2006 dal decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, la normativa che abbiamo citato poco sopra non ha subito alcuna modifica.
Dopodiché, con il successivo art. 69 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 sono state apportate delle modifiche alla struttura relativa all’imposta sulle successioni e donazioni, in cui è stata disposta l’abolizione del valore dell’asse ereditario e della rispettiva tassazione da applicare tramite le aliquote progressive per scaglioni.
Pertanto, con l’introduzione delle suddette modifiche sono sorti dei dubbi in merito all’applicazione dell’art. 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) e perciò l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti all’interno del proprio sito web ufficiale con l’obiettivo di comunicare l’implicita abrogazione dell’istituto del coacervo “successorio”.
Tali chiarimenti, nello specifico, sono stati forniti dall’amministrazione finanziaria anche per quanto riguarda l’istituto del concerto “donativo” tra donatum e donatum, disciplinato dall’art. 57, comma 1, del TUS.
Questo istituto, in particolare, prevede la riunione fittizia dei seguenti elementi:
- del valore attualizzato delle donazioni che sono state effettuate anteriormente da parte del donante al donatario (c.d. donatum);
- del valore globale netto dei beni e dei diritti che fanno parte della donazione (c.d. donatum).
A tal proposito, di recente la giurisprudenza ha fornito un giudizio di legittimità per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di donazione, disponendo che l’istituto del coacervo “donativo” non viene applicato nel periodo in cui è stata prevista l’abolizione della normativa relativa all’imposta sulle successioni e donazioni.
In definitiva, prendendo in considerazione le nuove modifiche che sono state apportate alla disciplina vigente in materia e prendendo in considerazione gli orientamenti giurisprudenziali che sono stati definiti recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei nuovi chiarimenti sostituendo quelli precedentemente pubblicati all’interno del proprio sito web ufficiale.
Nello specifico, ecco qui di seguito i chiarimenti che sono stati considerati come superati da parte della giurisprudenza di legittimità:
- il paragrafo 3.2.3 della circolare n. 3/E del 2008;
- il paragrafo 4.2 della circolare n. 3/E del 2008.
In sostanza, ecco quali sono i nuovi chiarimenti che sono stati medi a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate:
- per quanto riguarda l’imposta di successione, l’istituto del coacervo “successorio” non può più essere applicato né ai fini della determinazione delle aliquote e né ai fini del calcolo delle franchigie;
- per quanto riguarda l’imposta di donazione, l’istituto del coacervo “donativo” può ancora essere applicato, ma esclusivamente per le donazioni che sono state poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006.