Fondo trasporto aereo: con la pubblicazione della circolare n. 87 del 17 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le istruzioni che erano state fornite in precedenza in merito al nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative relative alla CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria).

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della precedente circolare n. 61 che è stata pubblicata in data 24 maggio 2022 da parte dell’Istituto, nonché alle risorse economiche che vengono attinte dall’apposito Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Fondo trasporto aereo: i chiarimenti INPS sul calcolo del periodo di riferimento da prendere in considerazione per le prestazioni integrative

Attraverso la pubblicazione della circolare n. 132 del 14 luglio 2016, la quale dà attuazione alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, l’INPS ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il calcolo della retribuzione lorda di riferimento.

Nello specifico, la sopra citata circolare dell’Istituto ha specificato che nell’ambito della determinazione della prestazione integrativa non fanno parte della retribuzione media tutti i periodi di mancata prestazione, come ad esempio:

  • la malattia;
  • la maternità;
  • l’allattamento;
  • l’adozione;
  • l’affidamento;
  • i permessi;
  • il congedo parentale;
  • la malattia del bambino;
  • la donazione di sangue;
  • gli esami universitari;
  • il mancato impiego da parte dell’azienda;
  • la CIGS a zero ore.

Sempre la stessa circolare, poi, ha comunicato anche che a partire dal 1° aprile 2023 sono tornate in vigore le disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto n. 95269 del 2016, il quale prevede il periodo utile ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento sono i 12 mesi che precedono l’invio della domanda.

In questo modo, dunque, sono state sostituire le precedenti istruzioni operative che erano state fornite da parte dell’INPS con la pubblicazione del messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021, per via dell’emergenza sanitaria che era state introdotta a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19, in cui la neutralizzazione dei periodi di mancata prestazione faceva riferimento al periodo compreso tra il mese di gennaio dell’anno 2020 e il 31 marzo 2022.

In un’ottica di garantire un’equità di trattamento nei confronti dei lavoratori e di permettere loro di non subire una riduzione del beneficio in oggetto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha voluto introdurre un meccanismo maggiormente flessibile, prevedendo che per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento il periodo di 12 mesi venga considerato come “mobile”.

Il lavoratore, dunque, avrà ora la possibilità di retrocedere nel tempo la finestra temporale prevista, fino a che non abbia individuato 12 mesi retribuiti, nel caso in cui durante il corso degli ultimi 12 mesi prima che il datore di lavoro presenti la domanda per il beneficio non abbia lavorato e non abbia percepito alcuna retribuzione per tutte le giornate previste.

Dopodiché, nel caso in cui il datore di lavoro abbia assunto il lavoratore interessato durante il corso del periodo di riferimento e, quindi, nel caso in cui non siano disponibili tutte e 12 le mensilità utili ai fini della determinazione della retribuzione lorda di riferimento, per il calcolo della medesima bisognerà prendere in considerazione tutte le mensilità che sono effettivamente disponibili, senza la possibilità di applicare il nuovo criterio del periodo “mobile” introdotto dall’INPS.

Tutte le domande che sono state presentate prima della data in cui è stata pubblicata la circolare in oggetto, invece, bisogna prendere in considerazione le precedenti istruzioni operative che sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 132 del 2016.