Apprendistato di primo livello: con la pubblicazione del messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguardale agevolazioni contributive che vengono garantite alle imprese che effettuano delle assunzioni durante il corso dell’anno 2023 tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, all’interno dell’art. 1, comma 645, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), e all’interno dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Apprendistato di primo livello: le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto uno sgravio contributivo pari al 100% per le imprese, con un numero di addetti pari o inferiore a 9, che hanno deciso di assumere durante il corso dell’anno precedente dei lavoratori con un contratto di apprendistato per la qualifica e per il raggiungimento di uno dei seguenti diplomi:

  • il diploma professionale;
  • il diploma di istruzione secondaria superiore;
  • il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Tale beneficio economico, nello specifico, è stato previsto per i primi 3 anni di contribuzione dovuta, con applicazione di un’aliquota pari al 10% per gli anni successivi al terzo, in base a quanto viene previsto all’interno della sopra citata legge n. 296 del 2006.

Queste previsioni normative, però, non sono state prorogate anche per quanto riguarda l’anno 2023 e, quindi, non possono essere destinate a quelle imprese che decidono di assumere lavoratori con un contratto di apprendistato di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023.

In tale circostanza, dunque, viene applicata un’aliquota leggermente ridotta rispetto al 10%, disponendo una riduzione dell’8,5% nei primi 12 mesi di contratto e una riduzione del 7% nel periodo compreso tra il 13° e il 24° mese di contratto.

Nello specifico, ecco qui di seguito quali sono le aliquote contributive che devono essere versate da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori con un contratto di apprendistato dal 1° gennaio 2023:

  • l’aliquota contributiva è pari all’1,5% per quanto riguarda il primo anno di contratto;
  • l’aliquota contributiva è pari al 3% per quanto riguarda il secondo anno di contratto;
  • l’aliquota contributiva è pari al 10% per quanto riguarda gli anni di contratto successivi al secondo.

Per i lavoratori che vengono assunti con un contratto di apprendistato di primo livello da parte dei datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico 9 o meno addetti, l’aliquota contributiva datoriale che viene applicata ai fini del calcolo della contribuzione dovuta è la seguente:

  • l’aliquota contributiva datoriale è quella prevista dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 196 del 2006, per quanto riguarda il primo anno di contratto;
  • l’aliquota contributiva datoriale è ridotta al 5%, in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 32, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, per quanto riguarda gli anni di contratto successivi al secondo.

In caso di assunzione con un contratto di apprendistato di primo livello non è prevista la possibilità di beneficiare del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) ed è previsto l’esonero dal versamento della seguente contribuzione:

  • il contributo di finanziamento dell’ASpI;
  • il contributo integrativo di importo pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, il quale è previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978.

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