Rendita catastale centrali eoliche: con la pubblicazione della circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le modalità per la determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, principalmente in merito alla commutabilità ai fini della stima diretta del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore (c.d. “torre eolica“).
Tali chiarimenti, in particolare, fanno fede al recente giudizio che è stato pronunciato da parte della Corte di Cassazione sulle controversie relative all’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita.
La suddetta circolare dell’AdE, nello specifico, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti e dalla Divisione Servizi, fa riferimento alle precedenti istruzioni che sono state messe a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, all’interno del paragrafo 1.3.
Rendita catastale centrali eoliche: la torre di sostegno deve essere inclusa nella stima? Il giudizio della Corte di Cassazione
Le centrali eoliche sono delle strutture che producono energia elettrica tramite lo sfruttamento dell’energia del vento e, nello specifico, mediante i seguenti strumenti:
- generatori eolici;
- cabine di trasformazione e di controllo;
- installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete;
- opere di sistemazione a terra;
- ecc…
Per quanto riguarda il calcolo della rendita catastale delle centrali eoliche bisogna fare riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del paragrafo 2.1 della precedente circolare n. 2/E del 2016 che è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A tal proposito, prendendo in oggetto quanto è stato previsto dalla sopra citata legge n. 208 del 2015, a partire dal 1° gennaio 2016 non fanno parte della stima “gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter (…)”.
Dopodiché, con la successiva circolare n. 27/E del 2016 l’amministrazione finanziaria ha chiarito che le strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche fanno parte delle “costruzioni“ e, dunque, anche nella stima diretta ai fini del calcolo della rendita catastale in oggetto.
Nello specifico, ecco quali sono le componenti immobiliari che devono essere prese in considerazione ai fini della stima della rendita catastale delle centrali eoliche:
- il suolo;
- le torri;
- gli eventuali locali tecnici in cui possono essere presenti i sistemi di trasformazione e di controllo;
- ecc…
Di recente, però, la Corte di Cassazione ha espresso un proprio giudizio di legittimità in merito a tale questione, ritenendo che devono essere abolite tutte le sopra citate disposizioni che sono state fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate, le quali prevedevano che le torri eoliche devono essere comprese tra le “costruzioni”.
A tal proposito, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito che le torri eoliche devono essere escluse dalla stima diretta della rendita catastale, indipendentemente dalla tipologia di componenti che si prendono in considerazione, ad eccezione di eventuali peculiarità a livello costruttivo che possono far parte dell’impianto formato dal componente “rotore-navicella-torre”.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha invitato le strutture territoriali dell’Agenzia delle Entrate a rivedere le eventuali controversie pendenti in merito a tale questione e, nel caso in cui l’attività che è stata svolta da parte della struttura sia stata effettuata tenendo conto di criteri non conformi all’attuala normativa vigente in materia, anche ad abbandonare la pretesa.
Questa gestione delle controversie pendenti deve essere effettuata con le modalità previste, osservando qual è lo stato e il grado di giudizio.
Infine, nel caso in cui venga dichiarata la cessazione dei contenziosi pendenti e nel caso in cui non venga acquisita la rinuncia del contribuente al rimborso delle spese legate alla controversia, la Corte di Cassazione chiarisce che le strutture territoriali dell’Agenzia delle Entrate debbano fornire al giudice competente tutti gli elementi che possano giustificare la compensazione.
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