Cos’è l’esenzione dal ticket sanitario? Nel nostro sistema sanitario il ticket sanitario, introdotto nel 1982, è lo strumento con cui le persone pagano in parte le prestazioni sanitarie pubbliche di cui usufruiscono.
Il DPCM del 12 Gennaio 2017 disciplina quali sono le prestazioni sanitarie che richiedono il pagamento e quali no e definisce anche chi ha diritto alle esenzioni dal pagamento del ticket.
Ecco le prestazioni per le quali è previsto il pagamento del ticket:
- le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
- le cure termali.
Solitamente tutti sono tenuti a contribuire alla spesa pubblica fatta eccezione per alcune categorie di persone, individuate dalla legge che possono richiedere ed ottenere l’esonero dal pagamento.
Infatti, chi ha un reddito basso o alcune specifiche patologie o ha una gravidanza in corso può ottenere l’esenzione del ticket sanitario.
Cos’è l’esenzione dal ticket sanitario: quali sono le categorie a cui spetta
Alcune categorie hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni sanitarie.
Ecco in quali casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, si tratta cioè dei contribuenti con ISEE basso;
- in presenza di patologie croniche o rare;
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità;
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Il soggetto esente dal pagamento del ticket per reddito può effettuare, senza alcuna partecipazione al costo tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e tutte le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.
Importante sottolineare che l’esenzione per reddito non riguarda l’assistenza farmaceutica.
Come funziona la richiesta
L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere l’esenzione del ticket spetta ai pensionati al minimo, ai pensionati sociali e infine ai disoccupati.
Per chi fa parte delle altre categorie l’esonero del pagamento avviene in automatico in quanto risulteranno già all’interno della “lista” del medico che ha prescritto la visita.
L’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione per reddito, ma che non è presente nella lista in possesso del medico dovrà rivolgersi alla propria Asl di residenza per essere inserito.
I disoccupati invece devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.
Chi ottiene l’esenzione per reddito dura fino a quando l’interessato si trova in quella determinata situazione reddituale. Nel caso in cui le condizioni di reddito cambino e non ci sia più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Asl di residenza.
La verifica spetta al medico prescrittore che possiede la lista degli esenti fornita dall’Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, che dovrà, su richiesta dell’interessato, esaminare se l’assistito ha diritto o meno all’esenzione.
Il caso delle malattie croniche
Sono molte le malattie e le condizioni patologiche che danno diritto all’esenzione. Queste sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124 del 1998 che ne stabilisce la gravità clinica, il grado di invalidità e l’onerosità della quota di partecipazione.
L’elenco delle malattie croniche a cui spetta l’esenzione del ticket sanitario sono complessivamente 64 coni rispettivi codici di esenzione.
L’esenzione del ticket per patologie croniche o rare deve essere richiesta all’Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco.
Per richiedere l’esenzione sono validi anche:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale di invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza;
- certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari e/o certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Subito dopo viene rilasciato un attestato che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le varie prestazioni fruibili in esenzione.