CU autonomi: i sostituti di imposta che hanno all’interno del proprio organico dei lavoratori che percepiscono per la propria attività il compenso derivante dalle attività in regime forfettario o di vantaggio, il compenso derivate dalle prestazioni occasionali oppure le provvigioni, hanno l’obbligo di presentare le certificazioni uniche entro il 31 ottobre 2023.
Queste CU, nello specifico, devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche dal sostituto di imposta obbligato oppure dall’intermediario abilitato tramite delega alle funzioni disponibili sul sito web dell’amministrazione finanziaria.
Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono i soggetti che sono obbligati ad inviare la Certificazione Unica e quali sono le modalità di presentazione che i sostituti di imposta devono osservare.
CU autonomi: ecco quali sono i soggetti che sono obbligati ad inviare la Certificazione Unica 2023 all’Agenzia delle Entrate
Ecco qui di seguito i soggetti che sono obbligati ad inviare la CU all’Agenzia delle Entrate:
- i soggetti che hanno erogato somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte durante il corso dell’anno 2022, in base alle disposizioni che sono previste all’interno degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, all’interno dell’art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, all’interno dell’art. 21, comma 15, della legge n. 449 della legge del 27 dicembre 1997, nonché all’interno dell’art. 11 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991;
- i soggetti che hanno erogato contributi INPS e INAIL e/o premi assicurativi dovuti all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro durante il corso dell’anno 2022;
- i soggetti che hanno erogato somme e valori per cui non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma è previsto il versamento dei contributi dovuti all’INPS;
- i soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL;
- le Amministrazioni che sono iscritte presso le gestioni di pertinenza dell’INPS;
- gli enti che hanno all’interno del proprio organico del personale che risulta iscritto presso la gestione Dipendenti Pubblici;
- i soggetti che hanno dei lavoratori dipendenti che sono iscritti presso la gestione assicurativa ENPDEP.
Ecco quali sono le modalità che i sostituti di imposta devono osservare per presentare la Certificazione Unica 2023 all’Agenzia delle Entrate
La CU autonomi deve essere presentata da parte dei soggetti che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della Certificazione Unica 2023, esistono due differenti possibilità ai fini dell’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal sostituto di imposta che risulta obbligato a presentare la comunicazione all’amministrazione finanziaria;
- tramite l’aiuto di un intermediario abilitato, previa presentazione di un’apposita delega, in base a quanto viene previsto dall’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni.
Per quanto riguarda la presentazione diretta da parte del sostituto di imposta obbligato all’invio della CU autonomi 2023 all’Agenzia delle Entrate, quest’ultimo dovrà utilizzare i servizi online Entrate o Fisconline in base ai requisiti che possiede ai fini dell’accesso al portale dell’amministrazione finanziaria.
Per quanto riguarda la presentazione tramite un intermediario abilitato, invece, quest’ultimo dovrà rilasciare al sostituto di imposta l’impegno all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati che sono contenuti all’interno della Certificazione Unica 2023.
L’intermediario, inoltre, dovrà rilasciare al sostituto d’imposta l’originale della CU inviata telematicamente all’amministrazione finanziaria entro 30 giorni dal termine ultimo relativo alla presentazione della comunicazione.
Infine, è obbligatorio per l’intermediario abilitato conservare una copia delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate, in modo da poterle eventualmente esibire in caso di successivi controlli dell’AdE.