Il Sar (Sostegno al reddito) è una forma di assistenza economica fornita ai lavoratori in somministrazione che soddisfano determinati criteri e si trovano in stato di disoccupazione.

Sar, Sostegno al reddito: cos’è e chi ne ha diritto?

Il Sar, offerto dall’ente bilaterale Formatemp (Fondo Formazione lavoratori in somministrazione), è parte di un insieme di iniziative pensate per i lavoratori con contratti di lavoro temporaneo.

Gli importi del SaR variano da 780 a 1.000 euro e sono erogati a coloro che rimangono disoccupati tra un incarico e l’altro, per un periodo di tempo prolungato.

Il Sostegno al Reddito (SaR) è un beneficio rivolto ai lavoratori somministrati che soddisfano specifici requisiti. Per essere idonei, i lavoratori devono aver terminato un rapporto di lavoro da almeno 45 giorni e devono aver accumulato almeno 90 o 110 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti.

I lavoratori interessati comprendono coloro che sono stati precedentemente assunti con contratti a tempo determinato o indeterminato, compresi i contratti di apprendistato.

Ecco i dettagli dei requisiti da rispettare per richiedere il SaR:

  • Essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver accumulato almeno 110 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti alla fine del contratto di somministrazione (o 440 ore di lavoro per i contratti a tempo parziale misto, a tempo parziale verticale o contratti con monte ore garantito).
  • Essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver terminato il contratto per mancanza di opportunità lavorative.
  • Essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver accumulato almeno 90 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti alla fine del contratto (o 360 ore di lavoro per i contratti a tempo parziale misto, a tempo parziale verticale o contratti con monte ore garantito).

Il conteggio dei giorni lavorati deve includere anche i giorni di ferie e malattia. È possibile richiedere il SaR più volte, ogni volta che si soddisfano i requisiti richiesti.

Le somme erogate come Sostegno al Reddito (SaR) ai lavoratori che ne fanno richiesta possono variare:

  • 1.000 euro lordi per le categorie 1 e 2 dell’elenco sopra menzionato, che corrispondono a coloro che hanno accumulato 110 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti o che sono stati licenziati per mancanza di opportunità lavorative.
  • 780 euro per la categoria 3, ovvero per i lavoratori somministrati che hanno accumulato almeno 90 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti alla fine del contratto.

Come richiedere il Sar?

Per richiedere il Sostegno al Reddito (SaR), è possibile presentare domanda attraverso il portale online di Formatemp o rivolgersi ai sindacati. La finestra temporale per effettuare la richiesta è compresa tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro come lavoratore somministrato.

Questi termini sono definiti da Formatemp e devono essere rispettati per ottenere il beneficio. Per essere ammissibile, il lavoratore deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Essere disoccupato da almeno 45 giorni.
  • Attendere ulteriori 60 giorni per presentare la domanda.
  • Successivamente, il lavoratore ha altri 68 giorni per effettuare la richiesta, poiché le domande tardive non saranno prese in considerazione.

Di conseguenza, il lavoratore può presentare la richiesta di Sostegno al Reddito (SaR) tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro come somministrato. Per verificare l’idoneità per la presentazione della domanda, Formatemp mette a disposizione una sezione del proprio sito web che effettua il calcolo.

Questi i documenti necessari per fare domanda:

  • modulo di domanda;
  • copia fronte/retro di un documento d’identità;
  • copia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
  • una copia delle buste paga a riprova delle giornate lavorate in somministrazione (e tra queste anche quella di cessazione);
  • estratto conto previdenziale emesso dall’Inps attestante i 45 giorni di disoccupazione;
  • documento emesso da una banca o ufficio postale, che comprovi l’intestazione del conto a chi fa domanda (ma in ipotesi di bonifico domiciliato, non è obbligatorio presentarlo).