La legge non sta contestando a Nicolò Zaniolo il fatto di aver scommesso su partite di calcio. Lo precisa il legale del 24enne calciatore dell’Aston Villa, l’avvocato Gianluca Tognozzi, intervenendo telefonicamente a Radio Sportiva e spiegando la posizione del suo assistito sia di fronte alla giustizia ordinaria che a quella sportiva.

L’avvocato Tognozzi: “Non gli sono state notificate scommesse su partite di calcio”

Per quanto concerne la prima:

A oggi sappiamo che ha ricevuto un avviso di garanzia il 12 ottobre su ordine della Procura della Repubblica di Torino e, contestualmente, gli hanno sequestrato il telefono, atto investigativo comune nell’ambito di un procedimento che lo vede indagato per violazione dell’articolo 4, legge 401 del 1989, perché parliamo di un reato minore che prevede una sanzione con l’ammenda, anche oblabile. Adesso gli investigatori studieranno il contenuto del telefono e vedremo. Ma, oltre a questo, Zaniolo non ha ricevuto nulla e non è stato organizzato alcun interrogatorio a Torino.

La legge a cui si riferisce l’avvocato è quella dal titolo:

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Titolo peraltro corretto nel 2001. L’originale del testo degli anni ’80 riportava “competizioni agonistiche” anziché “manifestazioni sportive”. L’articolo 4 si riferisce invece a

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Per quanto riguarda invece la giustizia sportiva:

Non gli è stato notificato nulla. Non è intervenuta in nessun modo la procura federale e questa può intervenire solo se dovessero emergere scommesse su partite che a oggi non sono contestate in nessun modo. Lo stesso Zaniolo lo ha escluso categoricamente. La procura federale non si è mai fatta sentire, non ha notificato nulla perché non è sua competenza, a meno che non ci sia ipotesi di scommesse sulle partite, cosa che escludiamo categoricamente.

Nessuna novità nemmeno dalla Giustizia Sportiva

Il riferimento, in questo caso, è all’oramai “famoso” articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia.

Ancora più famoso è il comma 1 di quell’articolo:

Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano a oggetto risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa.

L’avvocato Tognozzi ha poi illustrato i prossimi passi.

Se il pm decidesse di sentire Zaniolo, andremo a chiarire la nostra posizione. Se invece non ci fossero avvisi, valuteremo se leggere gli atti e capire la genesi di questa indagine.

Nessuna novità dalle procure, ordinaria e federale; nessuna novità dall’Aston Villa.

Non abbiamo avuto comunicazioni dal club. Nicolò Zaniolo l’ho sentito abbastanza tranquillo e sereno rispetto al tipo di contestazione. Ovviamente è molto dispiaciuto per aver lasciato la Nazionale, ma è pronto a tornare a pensare solo al calcio.