I contribuenti interessati all’invio e alla registrazione delle fatture elettroniche non devono trascurare tali adempimenti, per non rischiare di incorrere in sanzioni in caso di omessa o emissione tardiva.
I termini di emissione delle e-fatture cambiano, in base a che esse siano immediate o differite. Nel testo, andremo a spiegare quando emetterle, qual è il regime sanzionatorio in caso di emissione tardiva e come pagare le sanzioni con Modello di pagamento F24.
Fattura elettronica immediata e differita, quali sono i termini di emissione
Le fatture, per essere considerate elettroniche, devono soddisfare tre caratteristiche: integrità, autenticità e leggibilità. Le e-fatture transitano nel Sistema d’Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle entrate. Naturalmente, anche se l’Agenzia ne ha immediata evidenza, le fatture devono essere conservate e registrate obbligatoriamente.
Il termine di emissione della fattura elettronica cambia in base al tipo di fattura emessa. Le fatture possono essere di due tipi: immediate o differite.
Le fatture elettroniche immediate sono quelle in cui la data di emissione coincide con la data in cui viene effettuata la prestazione o viene venduto il bene. Se immediata, deve essere trasmessa entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. La fattura elettronica immediata viene effettuata per le cessioni di beni al momento della spedizione o della consegna di beni e per le prestazioni di servizi effettuati al momento del pagamento.
Nella fattura elettronica differita, invece, vengono indicate più operazioni effettuate verso lo stesso cliente all’interno di un mese. Viene emessa nel mese successivo alla data in cui vengono venduti beni o vengono effettuate le operazioni. Quando deve essere emessa? L’emissione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo alla data di effettuazione dell’operazione.
Questa seconda tipologia di fattura rappresenta un’importante semplificazione per le imprese, in quanto permette di riepilogare, in un unico documento fiscale, i pagamenti eseguiti nel mese solare di un dato cliente.
Le fatture elettroniche devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica, dove viene esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva.
La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale, relativa all’anno di ricezione della e-fattura e con riferimento al medesimo anno.
Sanzioni in caso di emissione tardiva
Rispettare i termini di registrazione ed emissione delle fatture elettroniche è molto importante per non incorrere nel regime sanzionatorio. Innanzitutto, ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio del 2019, si considerano non emesse le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, con modalità diverse da quelle previste dal Decreto legislativo n. 127/2015.
Qualora avvenga una tardiva emissione, si applica una sanzione:
- Tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato;
- Da 250 euro a 2000 euro, se la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
In caso di operazione con Iva non esposta, la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi. In questi casi, ci si può avvalere dell’istituto del ravvedimento operoso, affinché l’imposta della sanzione venga ridotta. Le riduzioni previste sono le seguenti:
- 1/9, entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6, oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Come pagare le sanzioni sulle fatture con il modello F24? Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito utilizzando il Modello di pagamento unificato F24. Si deve compilare la sezione erario, indicando il codice tributo 8911 e l’anno in cui è avvenuta la variazione.
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