Prepensionamento dei giornalisti: con la pubblicazione del messaggio n. 3595 del 13 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il requisito di permanenza in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 416 del 5 agosto 1981.

Prepensionamento dei giornalisti: i chiarimenti dell’INPS per accedere al trattamento pensionistico

In seguito alla pubblicazione della precedente circolare n. 10 del 31 gennaio 2023 da parte dell’INPS, sono giunte all’Istituto stesso varie richieste di chiarimenti per quanto riguarda la permanenza minima che devono avere al fine di accedere al prepensionamento previsto dall’art. 37, comma 1, lett. b), della legge n. 416 del 1981, i giornalisti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) che sono iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Una condizione necessaria per i lavoratori giornalisti al fine di accedere al prepensionamento è aver fatto ricorso alla CIGS per le motivazioni che sono previste dall’art. 25 bis, comma 3, lett. a), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ovvero a causa della riorganizzazione aziendale dell’azienda presso la quale il soggetto in questione presta la propria attività lavorativa, dal momento che si trova in una condizione di crisi di durata pari o inferiore a 2 anni.

Non danno il diritto di accedere al prepensionamento, invece, le causali di CIGS indicate all’interno delle lett. b) e c), del sopra citato articolo, ovvero:

  • i casi di crisi aziendale di durata pari o inferiore a 2 anni che comportano anche la cessazione dell’attività produttiva dell’azienda oppure di un ramo di quest’ultima;
  • il contratto di solidarietà previsto all’interno dell’art. 21, comma 1, lett. c).

Per quanto riguarda i requisiti necessari e la durata minima di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria che serve per poter accedere al prepensionamento, l’art. 9 del decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, il quale è stato pubblicato in attuazione delle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 25 bis, comma 10, del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede che:

Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato”.

In sostanza, per accedere al prepensionamento i giornalisti devono rispettare i seguenti requisiti:

  • aver beneficiato per almeno 3 mesi della CIGS durante il corso del periodo indicato all’interno del sopra citato decreto ministeriale (almeno 90 giorni) oppure durante il corso del periodo di proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi entro la data indicata all’interno del sopra citato decreto ministeriale (almeno 90 giorni);
  • l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

Però, dal momento che le funzioni previdenziali che prima erano svolte da parte dell’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) sono state trasferite all’INPS e, quindi, dal momento che l’INPGI prevedeva come requisito minimo la permanenza di almeno un giorno di CIGS al mese per un minimo di 3 mesi, si è voluto continuare a tutelare i lavoratori giornalisti che hanno perso il proprio posto di lavoro senza aver ricevuto la cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno 3 mesi.

A tal proposito, dunque, possono accedere al prepensionamento anche quei giornalisti che hanno beneficiato della CIGS per un giorno al mese per almeno 3 mesi, a patto che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • aver cessato il proprio rapporto di lavoro senza aver maturato il requisito di permanenza in CIGS per un periodo pari ad un minimo di 90 giorni;
  • non avere la possibilità di raggiungere il requisito di permanenza in CIGS per un periodo pari ad un minimo di 90 giorni, anche se non ancora cessati.

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