Cassa integrazione straordinaria 2023: con la pubblicazione del messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’obbligo di versamento del contributo addizionale previsto per le aziende che ricorrono al trattamento di integrazione salariale e disciplinato da quanto viene previsto all’interno dell’art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 30 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
Cassa integrazione straordinaria 2023: ecco la disciplina relativa al versamento del contributo addizionale
Dal momento che il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, il quale disciplina quelli che sono i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, non ha previsto nulla in merito al contributo addizionale in oggetto, e in seguito alla pubblicazione dell’art. 46, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale ha abrogato l’art. 8, commi da 1 a 5 e comma 8, del decreto legge n. 86 del 21 marzo 1988, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 20 maggio 1988, è intervenuto il Ministero del Lavoro con un nuovo provvedimento.
Nello specifico, attraverso la pubblicazione della circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha chiarito che il contributo addizionale trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione.
Pertanto, i datori di lavoro che ricorrono alla cassa integrazione straordinaria devono obbligatoriamente procedere con il versamento del contributo addizionale previsto, in base alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in base alle precedenti circolari che sono state pubblicate da parte dell’INPS, ovvero la circolare n. 56 del 2016, la circolare n. 9 del 2017, la circolare n. 69 del 2022 e la circolare n. 76 del 2022.
Gli importi e le modalità per il versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro
Per quanto riguarda gli importi del contributo addizionale che deve essere versato da parte dei datori di lavoro che ricorrono alla cassa integrazione straordinaria 2023, il calcolo deve essere effettuato prendendo in considerazione la c.d. “retribuzione persa”, ovvero la retribuzione complessiva che sarebbe stata riconosciuta nei confronti del lavoratore nel caso in cui venissero considerate anche le ore di lavoro non svolte da quest’ultimo.
A tal proposito, la percentuale dell’aliquota che viene applicata per il calcolo varia in base a quanto il datore di lavoro ricorre alle varie tipologie di integrazioni salariali durante il corso del quinquennio mobile.
In merito alle modalità e le tempistiche attraverso le quali è possibile effettuare il versamento del contributo addizionale da parte dei datori di lavoro che hanno beneficiato del pagamento diretto della cassa integrazione straordinaria dall’INPS, l’Istituto comunica che sono valide le indicazioni che sono state fornite attraverso il messaggio n. 6129 del 6 ottobre 2015.
Infine, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica ai datori di lavoro che devono pagare quanto dovuto al c.d. Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 e ss., della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che l’obbligo relativo al versamento del contributo addizionale è presente anche nel periodo in cui il lavoratore ricevere le prestazioni di integrazione salariale, prendendo in considerazione le quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a causa della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.
LEGGI ANCHE CIGS online: che cos’è, a chi spetta e a quanto ammonta