Stralcio debiti fino a 1000 euro: con la pubblicazione della circolare n. 86 del 10 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la presentazione della domanda al fine di richiedere il ricalcolo dei debiti annullati.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento e dà attuazione alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 23 bis del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
Stralcio debiti fino a 1000 euro: i modelli di domanda per il ricalcolo che vengono messi a disposizione dall’INPS
In base a quanto viene previsto all’interno del decreto legge n. 48 del 2023, il saldo e stralcio introdotto prevede l’annullamento dei debiti contributivi di importo pari o inferiore a 1.000 euro e, a tal proposito, è ora possibile fare domanda per il ricalcolo di tali debiti annullati.
Questa richiesta, nello specifico, può essere effettuata da parte dei seguenti soggetti:
- i soggetti che sono iscritti presso la Gestione degli artigiani e dei commercianti;
- i soggetti che sono iscritti presso la Gestione dei lavoratori autonomi agricoli;
- I committenti e i professionisti che sono iscritti presso la Gestione separata dell’INPS.
A tal proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha messo a disposizione dei sopra citati soggetti i seguenti modelli di domanda al fine di permettere loro di presentare la richiesta di riconteggio dei debiti contributivi annullati.
Nello specifico:
- l’Allegato n. 1 della circolare INPS in oggetto contiene il modello di domanda per il ricalcolo dei debiti di importo pari o inferiore a 1.000 euro che sono stati annullati in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 4 del decreto legge n. 119 del 2018 e che sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010;
- l’Allegato n. 2 della circolare INPS in oggetto contiene il modello di domanda per il ricalcolo dei debiti di importo pari o inferiore a 1.000 euro che sono stati annullati in base a quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, comma 222 della legge n. 197 del 2022 e che sono stati affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
All’interno del modello di domanda il soggetto richiedente deve:
- indicare il numero della cartella di pagamento oppure i periodi ai quali si riferiscono i debiti annullati per cui si richiede il ricalcolo;
- selezionare la modalità di pagamento per la quale si opta tra versamento in un’unica soluzione o versamento rateale;
- impegnarsi a pagare i contributi e le sanzioni che sono dovute in seguito al ricalcolo che viene effettuato da parte dell’INPS;
- dichiarare qual è l’importo che è stato eventualmente pagato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2023, ovvero la data in cui è stato effettuato l’annullamento dei debiti contributivi dovuti.
Come e quando fare domanda per il ricalcolo?
La domanda per il ricalcolo dei debiti contributivi annullati deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli che vengono messi a disposizione dall’INPS entro il termine ultimo del 10 novembre 2023.
L’invio, in particolare, deve essere effettuato attraverso le seguenti modalità che sono state definite da parte dell’Istituto:
- i lavoratori che sono iscritti presso la Gestione degli artigiani e dei commercianti devono presentare il modello di domanda all’INPS tramite l’apposito “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”;
- i lavoratori agricoli autonomi devono presentare il modello di domanda all’INPS tramite l’apposito “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”;
- I committenti che sono iscritti presso la Gestione separata dell’INPS devono presentare il modello di domanda all’INPS tramite l’apposito “Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata”;
- i liberi professionisti che sono iscritti presso la Gestione separata dell’INPS devono presentare il modello di domanda all’INPS tramite l’apposito “Cassetto previdenziale Liberi professionisti”.