Ritardo pagamento TFR e TFS: con la pubblicazione del messaggio n. 3550 del 10 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda il recupero degli interessi di mora che sono stati corrisposti da parte dell’Istituto per il ritardato pagamento che può essere imputato alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro in merito alle prestazioni relative al trattamento di fine rapporto (TFR) e al trattamento di fine servizio (TFS).

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 3 del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 28 marzo 1997, nonché all’interno dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973.

Ritardo pagamento TFR e TFS: le istruzioni dell’INPS per l’azione di recupero degli interessi di mora dovuti per aver corrisposto le prestazioni agli iscritti al posto dei datori di lavoro

In seguito alle precedenti istruzioni che erano state fornite da parte dell’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e assistenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) attraverso la nota operativa n. 22 del 9 settembre 2008 e attraverso la nota operativa n. 35 del 17 giugno 2009, l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’azione di recupero che quest’ultima effettua in merito agli interessi di mora relativi al ritardato pagamento del TFR e del TFS da parte delle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.

Tali istruzioni dell’Istituto, nello specifico, sono state fornite dando attuazione alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e i riferiscono, in sostanza, ai ritardi che sono stati effettuati da parte dei datori di lavoro nella corresponsione delle somme di denaro dovute nei confronti degli iscritti.

A tal proposito, viene chiarito che le modalità attraverso le quali l’INPS deve procedere al recupero degli interessi di mora che sono dovuti da parte dei datori di lavoro che hanno effettuato dei ritardi nei pagamenti del TFR e del TFS agli iscritti sono gli stessi che sono stati indicati dall’INPDAP all’interno della nota operativa n. 22 del 9 settembre 2008, con la precisazione che tale recupero debba essere necessariamente effettuato entro il termine massimo di 10 anni, ovvero il momento in cui le somme dovute da parte del datore di lavoro entrano in prescrizione.

Nella nota operativa dell’INPDAP che abbiamo appena citato sono state fornite, per l’appunto, le istruzioni mediante le quali l’Istituto potesse procedere al recupero della quota parte di interessi che quest’ultimo ha anticipato ai datori di lavoro interessati.

In base all’entità dell’importo che deve essere recuperato da parte dell’INPS, quest’ultima può procedere con l’azione di recupero dei crediti durante il corso del primo semestre oppure del secondo semestre dell’anno, a patto che l’importo cumulato sia superiore a 12 euro, così come viene disposto all’interno dell’art. 25 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Qualora le Amministrazioni/Enti datori di lavoro non siano in linea con il parere dell’INPS in merito alla rispettiva richiesta di riprendere gli interessi di mora relativi alla precedente corresponsione agli iscritti del TFR e del TFS, l’Istituto invita i datori di lavoro interessati ad inserire entro i termini previsti dalla legge attualmente vigente in materia gli eventuali ricorsi all’interno dell’apposita sezione denominata “Rivalse Ente”, la quale è disponibile nell’area riservata del sito web dell’INPS.

Solo in questo modo, infatti, la Struttura dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale competente sul territorio potrà prendere in carico e lavorare la segnalazione che viene effettuata da parte dei datori di lavoro interessati e, in caso di esito positivo della richiesta, procedere con la riduzione dell’importo da recuperare.

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