L’Inps eroga un sussidio – Naspi, Dis-Coll o Disoccupazione agricola – ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro, in possesso di determinati requisiti: spetta anche per il periodo di prova non superato?
Tra i tre sussidi, la Naspi, in particolar modo, spetta ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il lavoro, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative, il personale artistico, i dipendenti a tempo determinato delle PA, gli operai agricoli a tempo interminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi.
Nel testo, andremo a rispondere alla domanda che ci siamo posti, vedendo se la normativa prevede la fruizione della disoccupazione anche ai lavoratori che non hanno superato il periodo di prova.
Cos’è e a chi spetta la Naspi
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) viene riconosciuta dall’Inps ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. Disciplinata dal Decreto legislativo n. 22, del 4 marzo 2015, sostituisce le precedenti prestazioni ASpI e MiniASpI.
Si tratta di un sussidio di disoccupazione che viene erogato dall’Inps, previa presentazione di un’apposita richiesta e se in possesso dei seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione;
- Almeno 13 settimane di contribuzione durante i 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il primo requisito, ovvero lo stato di disoccupazione, deve essere mantenuto per l’intero periodo di fruizione dell’indennità. La condizione ricorre in assenza di un impiego e a fronte della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego e alla stipula del patto di servizio.
Per quanto riguarda il requisito contributivo, sono valide tutte le settimane retribuite nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione. Inoltre, come abbiamo già sottolineato, lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi coloro che interrompono il rapporto di lavoro per dimissioni, con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa e le dimissioni durante il periodo di maternità.
La prestazione spetta per un massimo di 24 mesi e viene liquidata dall’Inps per un numero di settimane pari alla metà di quelle retribuite degli ultimi quattro anni. La domanda deve essere trasmessa all’Inps, autonomamente, tramite la procedura online, oppure tramite un ente di Patronato.
Cos’è il periodo di prova
Il periodo di prova è la fase iniziale di un rapporto di lavoro che può essere previsto in tutti i lavori subordinati. Solitamente, il periodo di prova prevede una durata massima pari a sei mesi e pari a tre mesi, nel caso di impiegati non aventi funzioni direttive.
Per conoscere maggiori dettagli e regole applicative è opportuno far riferimento al proprio contratto di lavoro, oltre che al CCNL di riferimento. Il periodo di prova deve essere siglato alla stipula del contratto di lavoro e deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
A cosa serve? Il suo obiettivo è funzionale al datore di lavoro, il quale giudicherà l’operato del lavoratore, il quale deve dimostragli le proprie abilità e l’attitudine all’impiego.
Spetta la Naspi per il periodo di prova non superato?
Non sempre il periodo di prova viene superato. Si tratta di una fattispecie atipica di licenziamento, in cui il datore di lavoro ha la possibilità di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e di motivazione.
Il lavoratore licenziato dal periodo di prova può richiedere la Naspi? La risposta è affermativa e in caso di mancato superamento del periodo di prova al lavoratore spetta la Naspi. Ovviamente, affinché la domanda venga accolta, è necessario il possesso dei requisiti che abbiamo precedentemente elencato.
Come abbiamo detto, la Naspi non spetta nel caso in cui il lavoratore presenti le dimissioni volontarie. Nel caso del mancato superamento del periodo di prova, ci troviamo di fronte alla cessazione del rapporto di lavoro involontaria e, di conseguenza, il lavoratore può presentare la domanda di Naspi.
Leggi anche: Naspi, spetta se l’ultima esperienza lavorativa è stata svolta all’estero?