Per l’installazione degli apparecchi per la videosorveglianza condominiale, è necessario il rispetto di alcune regole sulla privacy. Il rischio di subire furti o atti vandalici è molto alto, soprattutto nelle città e, molto spesso, i condomini vorrebbero impedirli e sentirsi maggiormente al sicuro.
L’installazione della videosorveglianza può rivelarsi necessaria per perseguire il legittimo interesse alla protezione della proprietà privata, a condizione che sugli interessi non prevalgano le libertà e i diritti delle persone riprese.
Quel che bisogna conoscere è la normativa in materia e le regole che non riguardano solo il rispetto della privacy, ma anche quello della maggioranza assembleare necessaria per poter deliberare i lavori.
Una volta che viene installato l’impianto, è necessario individuare gli addetti che dovranno gestirlo e garantire una sicurezza adeguata delle immagini, onde evitare la divulgazione a soggetti non autorizzati.
Quali sono le regole?
Installazione videosorveglianza condominiale: quali sono le regole sulla privacy
In base alla normativa e alle disposizioni del Codice Civile, è possibile installare sulle parti comuni degli edifici condominiali impianti di videosorveglianza. In linea generale, quindi, è ammessa per legge l’installazione di videocamere, a patto che riguardino solo le parti comuni del condominio:
- Portone d’ingresso;
- Cortili;
- Giardino;
- Muri esterni;
- Parcheggi.
Gli apparecchi non devono coinvolgere le parti di proprietà esclusiva dei condomini come gli appartamenti o i garage. Quando si decide di installare la videosorveglianza, infatti, bisogna tenere ben presente la normativa sulla privacy, in quanto ogni sistema implica il trattamento dei dati personali del soggetto.
Le riprese effettuate non potranno essere conservate per un periodo oltre le finalità di trattamento che, di norma, è di 24 o massimo 48 ore. Inoltre, i dati devono essere protetti con adeguate misura di sicurezza, in modo tale che non siano accessibili da terzi non autorizzati.
Si tratta di regole che valgono anche sulla videosorveglianza condominiale. Cosa deve fare il condominio? Quando si installano videocamere, infatti, è opportuno nominare un responsabile della privacy che può essere ritrovato anche nella figura dello stesso amministratore di condominio.
Quale maggioranza serve per l’approvazione
Come per quasi tutti i lavori che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali, anche per l’installazione di impianti di videosorveglianza è necessaria l’approvazione dell’assemblea.
Quale maggioranza serve per deliberare i lavori? Per l’approvazione e la delibera dei lavori di installazione di apparecchi di videosorveglianza è necessario un numero di voti pari alla maggioranza dei condomini intervenuti in assemblea. Inoltre, devono esprimere la metà del valore millesimale dell’edificio.
Un condomino può installare autonomamente le telecamere? Il singolo condomino può installare, a sue spese, le telecamere per sorvegliare la sua proprietà esclusiva, purché non riprende le aree comuni o quelle di proprietà esclusiva degli altri condomini. Per l’installazione di telecamere per sorvegliare la proprietà esclusiva non è necessaria l’approvazione dell’assemblea.
È solo sufficiente non allargare il campo visivo delle telecamere alle aree comuni e alle proprietà dei vicini.
Quando la videosorveglianza è illecita e costituisce reato
Abbiamo anticipato che quando un condominio o anche il singolo condomino decide di installare un sistema di videosorveglianza deve rispettare le regole sulla privacy. Chi non si attiene alle regole può commettere il reato di interferenze illecite nella vita privata.
Si tratta di una violazione molto seria che può essere punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, oltre che il risarcimento del danno morale alle persone abusivamente riprese.
Infatti, il Garante della protezione dei dati personali ha chiarito che nella videosorveglianza, onde evitare interferenze illecite, l’angolo di visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di proprietà esclusiva.
Come abbiamo detto in precedenza, nel caso di installazione condominiale, si deve rispettare la proprietà esclusiva dei condomini e le riprese devono limitarsi alle sole aree comuni dell’edificio condominiale.
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