L’Inps, con la pubblicazione del messaggio n. 3510, del 6 ottobre 2023 ha fornito chiarimenti sulle prestazioni sospese del Reddito di Cittadinanza.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio del 2023 ha previsto l’abrogazione della misura a partire dal 1° gennaio 2024 e ne ha limitato la fruizione, nel 2023, a solo sette mensilità, e deroghe per alcuni beneficiari.
Quali sono i chiarimenti?
Reddito di cittadinanza sospeso
La Legge di Bilancio del 2023 ha previsto l’abrogazione del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. Al posto di questa misura, tanto amata quanto odiata, prenderanno posto, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di Inclusione e, già attivo dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro, misura destinata agli ex percettori del RdC considerati occupabili.
Per entrambe le misure “sostitutive” è comunque previsto il rispetto di specifici requisiti e condizioni, in parte differenti da quelli previsti per il Reddito e la Pensione di Cittadinanza.
La manovra stabilisce anche che, per quest’anno, la misura spetta solo per un massimo di sette mensilità e non oltre il 31 dicembre 2023. I servizi sociali, entro il termine dei sette mesi previsti e non oltre il 31 ottobre 2023, hanno il compito di comunicare all’Inps la presa in carico tramite la piattaforma GePI. Decorso il termine, il sussidio è sospeso, ma può essere riattivato.
Dal mese di luglio, l’Inps sta procedendo alla sospensione della misura per i nuclei non in possesso dei requisiti.
Quando presentare una nuova domanda
Ci sono alcune specifiche situazioni in cui si rende necessario presentare una nuova domanda per beneficiare del Reddito di Cittadinanza. Quando?
- Il requisito per la prosecuzione oltre i sette mesi matura dopo il primo mese di sospensione;
- La Dichiarazione Sostitutiva Unica viene presentata dopo la sospensione del sussidio.
L’Inps precisa anche che a fronte di una nuova domanda la stessa non verrà bloccata dalla domanda sospesa. Ricordiamo, infatti, che i nuclei familiari ai quali è stato sospeso il sussidio hanno ricevuto la seguente motivazione: “Domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Chi presenta una nuova domanda, in caso di accoglimento, il Reddito di Cittadinanza verrà erogato dal mese successivo rispetto alla presentazione della nuova domanda.
Cos’è la presa a carico dei servizi sociali
Abbiamo anticipato che l’erogazione del Reddito di Cittadinanza potrebbe essere ripreso. Quando? Nel caso in cui venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali.
In questo caso non è necessario presentare una nuova domanda, ad esclusione dei casi di conclusione della durata dei diciotto mesi dell’erogazione del sussidio.
Ricordiamo che la presa in carico dei servizi sociali e la comunicazione tramite la piattaforma GePI è prevista entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
Quando è previsa la prosecuzione del Reddito di Cittadinanza
In alcuni casi, non è prevista la sospensione, ma la prosecuzione oltre le sette mensilità. Il limite non viene applicato ai nuclei familiari con all’interno:
- Persone con disabilità;
- Minorenni;
- Persone con almeno sessant’anni;
- Percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.
Ovviamente, anche in questi casi, resta ferma l’interruzione del Reddito di Cittadinanza il 31 dicembre 2023. Nel caso delle prime due ipotesi, se la DSU viene presentata entro il settimo mese di fruizione del RdC oppure in quello successivo, allora la nuova condizione viene rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande. In questi casi, l’erogazione prosegue automaticamente.
Nel terzo caso, invece, se il requisito matura prima della settima mensilità o nel mese successivo, viene rilevato automaticamente e l’erogazione prosegue senza soluzione di continuità.
Leggi anche: Reddito di cittadinanza, sospensione retroattiva: chi dovrà dare soldi indietro all’INPS? Ecco cosa fare