Turbativa d’asta, che cos’è? Il Codice penale, per la precisione, parla di “Turbata libertà degli incanti”. Ma di cosa si tratta esattamente? In cosa consiste questo reato? Cosa e quanto rischia, in Italia, il soggetto che lo compie? Vediamo insieme le cose nel dettaglio e rispondiamo a tutte queste domande.

Turbativa d’asta: che cos’è

Spesso e volentieri, da Nord a Sud del nostro Paese capita che gli enti pubblici decidano di affidare determinati lavori a delle ditte esterne. Per farlo è necessario indire una gara pubblica per l’affidamento dell’appalto. Gara alla quale possono partecipare diverse società e diverse aziende che rispettano i requisiti richiesti.

Queste società e queste aziende si iscrivono allora al bando in questione. Ma ciò appunto avviene solo se esse rispondono davvero ai criteri di ammissione, i quali vengono precedentemente redatti da un team di professionisti del settore nel pieno rispetto del Codice dei contratti pubblici.

In un secondo momento viene affidato un determinato punteggio per ogni ditta che decide di partecipare al bando. Chi, alla fine, si trova in cima alla “classifica” risulta essere la vincitrice del concorso. In questo modo viene affidato a tale società quel preciso lavoro pubblico.

Al fine di garantire la massima trasparenza e il corretto svolgimento della gara, spesso ci si affida a delle piattaforme elettroniche. Chiaramente, essendo tutto svolto nel campo pubblico, non ci devono essere condizionamenti o influenze di vario tipo. Tutto deve essere svolto in maniera corretta e trasparente.

A volte però capita che qualcosa, in tutto questo processo, vada storto. Ed è proprio a questo punto che parliamo di turbativa d’asta. Essa si verifica, nello specifico, nel momento in cui chiunque, con violenze, minacce, pressioni, promesse o doni impedisce il corretto e leale svolgimento del bando.

Insomma, il reato si verifica quando si cerca di influenzare o si influenza direttamente un’asta pubblica. Ad essere coinvolti non sono solo coloro che compiono l’azione illecita, ma anche coloro che si lasciano influenzare, soprattutto se dietro promesse o altri mezzi fraudolenti.

Cosa dice il Codice penale

Oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, si torna a parlare di questo argomento in merito alla notizia che vede al centro il famosissimo architetto milanese Stefano Boeri. Egli, al momento, risulta indagato a Milano per turbativa d’asta sul progetto “Biblioteca del futuro”.

La norma a cui si fa riferimento per quanto riguarda la turbativa d’asta – o meglio, la Turbata libertà degli incanti – è l’articolo 353 del codice penale. Esso punisce chiunque commetta un illecito al fine di compromettere la libera concorrenza in ambito pubblico. Il reato si paga non solo con la reclusione, ma anche con una sanzione pecuniaria.

Il Codice penale recita:

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Ma non è finita qui. Nell’articolo in questione del Codice penale si legge ancora:

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

La pena

Ad indicare la pena prevista per tutti coloro che vengono definiti responsabili del reato di turbativa d’asta è sempre il Codice penale. Secondo quanto recita l’articolo 353, turba, in qualche modo, una gara negli appalti pubblici viene punito con la reclusione in carcere che può andare dai 6 mesi fino ai 5 anni, a seconda della gravità della situazione.

Inoltre questa stessa persona che compie l’atto illecito è costretta a pagare una multa da 103 a 1.032 euro. La sanzione può aumentare anche fino ai 2.065 euro nel caso in cui il colpevole sia preposto dalla legge o dall’autorità agli incanti o alle suddette licitazioni.

Tali pene vengono stabilite nell’articolo 353 del Codice penale e non si applicano solo in ambito pubblico. Esse sono valide anche nel caso di licitazione privati per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da una persona che è stata precedentemente legalmente autorizzate.

In questo secondo specifico caso però le pene sono ridotte a metà. Dunque il tempo di reclusione, in carcere o agli arresti domiciliari, è ridotto, esattamente come le sanzioni pecuniarie previste.