Fondo solidarietà trasporto pubblico: con la pubblicazione del messaggio n. 3548 del 10 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornite le prime istruzioni per quanto riguarda le disposizioni di adeguamento di cui agli artt. 26, comma 7 bis, e 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, le quali entreranno in vigore a partire dal 17 ottobre 2023.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 29 agosto 2023, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e il quale ha apportato delle modifiche al decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, e successive modificazioni.

Quest’ultimo decreto del MLPS, nello specifico, è la normativa che ha introdotto all’interno del nostro ordinamento giuridico nazionale il c.d. “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico”.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le indicazioni che sono state fornite da parte dell’Istituto per quanto riguarda il Fondo solidarietà trasporto pubblico ed, in particolare, le nuove disposizioni di adeguamento.

Fondo solidarietà trasporto pubblico: disposizioni di adeguamento in vigore dal 17 ottobre 2023, le istruzioni dell’INPS

In seguito alla recente pubblicazione all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 230 del 2 ottobre 2023 del decreto interministeriale del 29 agosto 2023, emanato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), è stata adeguata alle nuove disposizioni legislative la normativa vigente in materia di Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

Nello specifico, le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, e successive modificazioni, che hanno istituito il Fondo solidarietà trasporto pubblico, sono state adeguate a quanto viene previsto all’interno della nuova disciplina che regola gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ovvero la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), e successive modificazioni.

Le nuove disposizioni di adeguamento, pubblicate in data 2 ottobre 2023 all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entreranno in vigore a partire dai 15 giorni successivi alla pubblicazione, ovvero dal 17 ottobre 2023.

Entrando maggiormente nel dettaglio per quanto riguarda le modifiche che sono state apportate alla normativa relativa al Fondo solidarietà trasporto pubblico, il messaggio dell’INPS chiarisce che l’assegno di integrazione salariale spetta a tutte le aziende che effettuano dei servizi di trasporto, sia pubblico che privato, nel caso in cui queste ultime abbiano subito una riduzione oppure una sospensione della propria attività lavorativa.

Questa possibilità di beneficiare della sopra citata misura di sostegno al reddito, in particolare, viene concessa indipendentemente dal numero di dipendenti che sono presenti all’interno dell’azienda stessa.

In sostanza, quindi, qualsiasi azienda che subisce una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa a partire dal 2 ottobre 2023 potrà fare domanda al Fondo solidarietà trasporto pubblico a partire dal 17 ottobre 2023 per beneficiare dell’assegno di integrazione salariale.

Sempre a partire dal 2 ottobre 2023, inoltre, i datori di lavoro delle aziende interessate dovranno versare il contributo ordinario al Fondo in oggetto e non più al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Nello specifico, l’importo da pagare sarà pari allo 0,50% e sarà suddiviso nel seguente modo:

  • due terzi del contributo ordinario di finanziamento dovrà essere versato da parte del datore di lavoro;
  • un terzo del contributo ordinario di finanziamento dovrà essere versato da parte del lavoratore.

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