Arrivano novità sulle pensioni dei commercialisti, con gli aumenti dell’aliquota dei computo, dei trattamenti minimi di inabilità e di quelli indiretti, accompagnate da misure di welfare come l’introduzione di un bonus paternità e del contributo per gli asili nido e scuole dell’infanzia. Tutti gli incrementi, approvati dalla Cassa Dottori Commercialisti, hanno ottenuto l’approvazione al Regolamento unitario da parte dei ministeri Vigilanti.

La Cassa previdenziale ha adottato le variazioni per riequilibrare il sistema delle pensioni e del welfare a vantaggio delle giovani generazione, garantendo al contempo anche l’adeguatezza dei futuri trattamenti pensionistici e non tralasciando formule di assistenza durante tutta la vita da associati alla Cassa previdenziale dei commercialisti.

Pensioni aumenti bonus paternità, ecco le novità per i commercialisti

Arrivano due misure per le pensioni dei commercialisti dall’approvazione della delibera arrivata nella giornata del 9 ottobre 2023 della Cassa Dottori Commercialisti (CDC). La prima misura di pensione riguarda l’aumento dell’aliquota di computo, con la previsione di una forma di premialità per chi contribuisca oltre il 17 per cento. In particolare, la percentuale di computo è aumentata dal 4% al 5% per versamenti contributivi a partire dal 22 per cento. Pertanto, se un commercialista iscritto alla Cassa previdenziale privata effettui versamenti per il 22 per cento, allo stesso corrisponderà un riconoscimento sul montante dei contributi pari al 27 per cento. La variazione sarà applicata già dai versamenti relativi al 2023.

La Cassa dei commercialisti ha riservato aumenti importanti a favore delle pensioni minime di inabilità e per quelle indirette. Nel primo caso, con l’obiettivo di rafforzare il trattamento a favore delle categorie fragili, la misura della pensione è stata aumentata da 10.127 euro a 14.468 euro lordi all’anno. I valori sono riferiti all’anno 2023.

Analogamente, la Cassa previdenziale ha deciso anche per l’incremento dell’importo delle quote delle pensioni indirette spettanti, in misura percentuale variabile, al numero dei superstiti. Tale percentuale viene applicata sull’importo minimo che è stato aumentato anch’esso, passando da 10.127 euro a 14.468 euro lordi all’anno.

Pensioni aumenti bonus paternità, gli incrementi per le minime di inabilità e trattamenti indiretti

L’aumento delle pensioni, sia nel caso delle minime di inabilità, sia per quelle indirette avrà decorrenza dal 1° settembre 2023. Attualmente, la Cassa previdenziale è alle prese con le attività di liquidazione entro l’anno anche degli arretrati spettanti.

Infine, la Cassa ha stabilito l’introduzione di un bonus per la paternità degli iscritti, mediante il pagamento di un’indennità pari al 5 per cento del reddito netto del professionista, dichiarato nell’anno prima rispetto quello nel quale si sia verificato l’evento della nascita. Il bonus ha un minimo di importo fissato in 1.000 euro e può arrivare al massimo a 2.000 euro. La richiesta dell’indennità può avvenire anche nel caso di adozione, affidamento preadottivo o temporaneo di un minore.

Bonus asili nido, scuole infanzia: chi può presentare domanda

Per la presentazione della domanda, gli interessati dovranno procedere dal portale della Cassa dei commercialisti, nella sezione dedicata al “Servizio DCP – Domanda Contributo Paternità”. I commercialisti possono richiedere i contributi entro sei mesi dall’evento della nascita.

Ha scadenza, invece, al 31 ottobre 2023 il bando per le spese degli asili nido e delle scuole dell’infanzia che prevede l’erogazione di contributi da parte della Cassa dei commercialisti per i relativi costi sostenuti. Il bando prevede il pagamento fino a 1.000 euro di indennità e la condizione essenziale per la presentazione della domanda è quella del reddito professionale, dichiarato nel 2022 in riferimento all’anno di imposta 2021, non eccedente i 30mila euro.

I commercialisti possono coprire spese sostenute dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023. Nel caso in cui le spese relative agli asili nido e alle scuole dell’infanzia siano state già state oggetto di altre indennità, la CDC rimborsa la differenza non coperta. La richiesta può essere presentata anche dai genitori in affido temporaneo, preadottivo o in collocamento provvisorio.