Superbonus, è possibile effettuare sia la cessione del credito d’imposta che la detrazione fiscale in dieci rate, nel caso in cui non si abbia sufficiente capienza per la sola detrazione? Si tratterebbe di una soluzione che prevederebbe una cessione di una parte del bonus maturato in conseguenza dei lavori, in presenza di un contribuente non capiente per la totalità del credito maturato.
Il quesito può essere posto per le spese effettuate nell’intero anno 2022 relative a interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione, con possibilità di applicare il bonus del 110 per cento. Per le spese effettuate nello scorso anno, si può ripartire il credito in dieci quote annuali (anziché in quattro o cinque, come prevede la normativa, in particolare all’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020), partendo dalla dichiarazione dei redditi del 2024 per l’anno d’imposta 2023, anziché da quella del 2023 per l’anno d’imposta 2022.
Dalle interpretazioni dell’Agenzia delle entrate non emergerebbe un divieto a frazionare il credito e a utilizzare la prima quota come cessione dei crediti d’imposta, riservando le rimanenti parti alla detrazione fiscale.
Superbonus, ecco come effettuare sia la cessione del credito che la detrazione fiscale in dieci rate
Come si può effettuare sia la cessione del credito d’imposta sui lavori di superbonus del 110% pagati nel 2022, che la detrazione fiscale in dieci rate nella dichiarazione dei redditi? È il caso di un contribuente che abbia effettuato lavori con il bonus 110% con importi agevolati, ad esempio, di 80mila euro. Tale importo può essere ripartito, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi del 2024, in dieci rate annuali. Tuttavia, può capitare che, con questa suddivisione delle rate, il contribuente non abbia sufficiente capienza fiscale. E che, quindi, si perdano quote di bonus per insufficienza della detrazione fiscale.
L’incapienza può verificarsi nonostante la norma che ha previsto l’allungamento del periodo di detrazione (da quattro o cinque anni, a dieci anni), avesse come obiettivo proprio quello di ridurre la quota annuale e far rientrare il maggior numero di contribuenti.
Ciò non sempre è possibile e, proprio per questo motivo, i contribuenti potrebbero essere tentati dalla cessione della prima quota per poi procedere con la detrazione fiscale delle rimanenti rate annuali.
Superbonus cessione del credito d’imposta o detrazione fiscale del residuo? Ecco il quesito
L’Agenzia delle entrate, a tal proposito, non ha fornito ancora dei chiarimenti, ma si potrebbe cautamente ritenere che l’operazione possa considerarsi ammissibile, purché si rispettino le altre disposizioni di legge. Innanzitutto, la scelta dell’opzione di detrazione allungata risulta irrevocabile ed esercitabile dalla dichiarazione dei redditi del 2024 e non del 2023. A tal proposito, il contribuente non deve essersi avvalso, nella dichiarazione dei redditi del 2023 per l’anno d’imposta 2022, della detrazione fiscale in quattro anni.
In secondo luogo, la cessione parziale del credito d’imposta in caso di prima comunicazione all’Agenzia delle entrate, deve riguardare la prima quota, mentre non si può procedere con ulteriori frazionamenti delle quote successive.
Un esempio di come cedere il bonus 110 per cento e procedere con le quote residue in detrazione fiscale
Pertanto, un contribuente che abbia un credito di 80mila euro derivante da un superbonus 110 per cento per spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2022, può procedere con la cessione del credito d’imposta parziale dei primi 40mila euro, portando in detrazione fiscale gli ulteriori 40mila euro.
In questo calcolo, il contribuente dovrà procedere con la presentazione delle rate residue nelle dichiarazioni dei redditi. La prima delle detrazioni deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del 2024 per l’anno di imposta del 2023 procedendo per dieci rate, fino alla dichiarazione del 2033.