Spese sanitarie 2023: l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato e pubblicato all’interno del proprio sito web ufficiale un’apposita guida denominata “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”, con lo scopo, per l’appunto, di fornire ai contribuenti delle informazioni estremamente dettagliate per quanto riguarda le novità che sono state introdotte di recente, ma più in generale relativamente a tutto ciò che riguarda la principale tipologia di spesa che viene detratta dai cittadini italiani all’interno della dichiarazione dei redditi annuale.

A tal proposito, lo Stato Italiano prevede il riconoscimento di un detrazione fiscale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) di importo pari al 19% delle spese che sono state sostenute da parte del contribuente durante il corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi all’amministrazione finanziaria.

Questa detrazione d’imposta, però, spetta al contribuente esclusivamente nel caso in cui le sopra citate spese siano di importo superiore rispetto alla franchigia di 129,11 euro che è stata fissata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In tale ipotesi, al cittadino sarà riconosciuta una detrazione dall’IRPEF che sarà pari alla quota che eccede l’ammontare di tale franchigia.

Oltre ad una detrazione fiscale, poi, i contribuenti possono beneficiare anche di una deduzione dal proprio reddito complessivo.

Ad ogni modo, la guida che è stata pubblicata da parte dell’Agenzia delle Entrate specifica al suo interno quello che è l’elenco delle varie tipologie di spese sanitarie che possono essere portate in detrazione o in deduzione all’interno del modello 730 e del modello Redditi Persone Fisiche.

Senza indugiare ulteriormente, dunque, andiamo subito a vedere insieme tutte le novità che sono state pubblicate dall’amministrazione finanziaria in merito al c.d. “bonus vista” e alle detrazioni IRPEF che sono previste per le spese che vengono sostenute da parte dei contribuenti al fine di acquistare le mascherine chirurgiche “Fffp2 e Ffp3” e anche di tamponi e di test per la diagnosi relativa al Covid-19.

Spese sanitarie 2023: detrazioni fiscali dell’IRPEF per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive, tutte le novità presenti nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate

Una delle principali novità che sono state previste per quanto riguarda le spese sanitarie 2023 è quella relativa al fatto che i contribuenti che hanno già beneficiato durante il corso dell’anno 2022 del c.d. “bonus vista”, non potranno ottenere le detrazioni fiscali che sono previste per l’acquisto di occhiali da vista e/o di lenti a contatto correttive.

Nello specifico, questa regola è prevista per i nuclei familiari con reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di importo pari o inferiore a 10.000 euro che hanno ricevuto nel 2022 il contributo di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive (voucher una tantum), introdotto dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 437 a 439, della legge n. 178 del 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Tali soggetti, in particolare, potranno beneficiare delle detrazioni fiscali dell’IRPEF per le spese in questione, esclusivamente sottraendo all’importo sborsato il bonus vista che hanno ricevuto durante il corso dell’anno precedente.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni fiscali dell’IRPEF per l’acquisto di mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3 e di tamponi e test per il Covid-19

Oltre alle detrazioni d’imposta relative alle spese sanitarie 2023 per l’acquisto di occhiali da vista e/o di lenti a contatto correttive, un’altra novità prevista per l’anno in corso è l’agevolazione fiscale relativa all’acquisto di:

  • mascherine chirurgiche Ffp2;
  • mascherine chirurgiche Ffp3;
  • tamponi e test per la diagnosi del Covid-19.

In tutte e tre le ipotesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni fiscali dell’IRPEF possono essere inserite all’interno della dichiarazione dei redditi esclusivamente nel caso in cui i prodotti in questione rispettino i requisiti di marcatura Ce.