Reddito di Cittadinanza dopo 7 mesi: con la pubblicazione del messaggio n. 3510 del 6 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la gestione delle prestazioni economiche relative al RdC che sono state sospese in seguito al raggiungimento dei 7 mesi massimi di beneficio già fruiti.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 13, comma 5, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.
Reddito di Cittadinanza dopo 7 mesi: ecco quali sono le modalità per continuare a beneficiare del contributo economico senza incorrere nella sospensione
In base alle modifiche che sono state apportate a quanto era stato precedentemente previsto all’interno dell’art. 1, comma 313, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), il quale è stato sostituito dalle nuove disposizioni presenti all’interno dell’art. 13, comma 5, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, a partire dal mese di luglio dell’anno in corso si sta procedendo con la sospensione del Reddito di Cittadinanza.
Questo provvedimento, nello specifico, viene adottato esclusivamente per quei nuclei familiari che non dispongono di tutti i requisiti che sono necessari al fine di continuare a beneficiare della prestazione economica in oggetto, dal momento che l’hanno già ricevuta per 7 mesi durante il corso dell’anno 2023.
La motivazione per la quale viene sospesa l’erogazione del Reddito di Cittadinanza ai sopra citati soggetti è presente anche all’interno della stessa causale della sospensione prevista nell’iter relativo al beneficio economico, la quale recita quanto segue:
“Domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Ad ogni modo, non tutti i nuclei familiari ricevono la sospensione relativa al pagamento del Reddito di Cittadinanza nel momento in cui continuano a beneficiare di quest’ultimo per 7 mesi continuativi.
E, a tal proposito, l’INPS ha fornito le istruzioni al fine di permettere ai sopra citati soggetti di continuare a fruire della misura senza incorrere nella sospensione introdotta dalle disposizioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 314, della Legge di Bilancio 2023 e, successivamente, all’interno dell’art. 13, comma 5, del decreto legge n. 48 del 2023.
Nello specifico, per continuare a beneficiare del Reddito di Cittadinanza dopo 7 mesi di fruizione, i nuclei familiari che ricevono la presentazione economica devono avere al loro interno almeno uno dei seguenti componenti:
- una persona affetta da disabilità, che rientri nelle condizioni che sono previste all’interno dell’apposito regolamento di cui al decreto n. 159 del 5 dicembre 2013, pubblicato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (CdM);
- una persona con un’età anagrafica inferiore a 18 anni (soggetti minorenni);
- una persona che abbia un’età anagrafica pari o superiore a 60 anni;
- una persona che beneficiare del contributo economico in oggetto e che risulta sia stata presa in carico da parte dei servizi sociali, dal momento che non può svolgere un’attività lavorativa (la comunicazione all’INPS deve essere inviata entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023 utilizzando l’apposita piattaforma informatica denominata “GePI”).
Proprio riguardo all’ultimo punto del sopra citato elenco di condizioni che permettono ai nuclei familiari di continuare a beneficiare del Reddito di Cittadinanza e di non incorrere nella sospensione dello stesso, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale conferma la possibilità di comunicare la presa in carico dei servizi sociali.
In questo caso, il nucleo beneficiario non dovrà presentare alcuna domanda al fine di ottenere il ripristino della prestazione economica.
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