Comparto Sanità: con la pubblicazione della circolare n. 84 del 3 ottobre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito delle integrazioni e dei chiarimenti per quanto riguarda le voci retributive utili ai fini del TFS (trattamento di fine servizio) e del TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti pubblici.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle sopra citate voci retributive che sono previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale appartenente al Comparto Sanità per quanto riguarda il triennio compreso tra il 2019 e il 2021, nonché alle indicazioni che sono state fornite in precedenza attraverso la pubblicazione della circolare n. 126 del 4 novembre 2022.

Comparto Sanità: ecco quali sono le voci retributive utili ai fini del TFS dei dipendenti pubblici

Ecco qui di seguito l’elenco delle voci che vanno a formare quella che è la retribuzione imponibile ai fini contributivi e che sono utili ai fini del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

In particolare, sono utili ai fini del TFS:

  • per quanto riguarda il personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari:
    • il trattamento economico formato da:
      • stipendio tabellare;
      • ex indennità di qualificazione professionale;
      • fasce retributive, le quali sono indicate all’interno della tabella B allegata al CCNL;
    • l’indennità di funzione di importo pari a 858,46 euro spettante al personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
    • l’indennità di qualificazione professionale spettante al personale delle seguenti Aree:
      • l’Area degli assistenti;
      • l’Area degli operatori;
      • l’Area del personale di supporto;
    • l’indennità di funzione di importo pari a 1.549,37 euro annui lordi spettante al personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
    • il differenziale economico di professionalità;
    • l’assegno ad personam;
    • l’indennità di coordinamento di importo pari a 1.549,37 euro annui lordi;
  • per quanto riguarda il personale dell’Area di elevata qualificazione:
    • lo stipendio tabellare di importo pari a 32.307,70 euro annui lordi (35.000 euro compresa la tredicesima mensilità);
    • l’indennità di posizione di importo pari a 1.549,37 euro annui lordi;
  • la retribuzione individuale di anzianità;
  • l’indennità professionale specifica;
  • l’indennità di specificità infermieristica;
  • l’indennità tutela del malato e promozione della salute.

Comparto Sanità: ecco quali sono le voci retributive utili ai fini del TFR dei dipendenti pubblici

Sono utili ai fini del TFR, invece, le seguenti voci retributive:

  • l’assegno ad personam;
  • l’indennità di funzione;
  • l’indennità di posizione.

I chiarimenti INPS sul contenuto della circolare n. 126 del 4 novembre 2022

Con la pubblicazione della precedente circolare n. 126 del 2022 l’INPS ha specificato che il trattamento economico formato dallo stipendio tabellare, dall’ex indennità di qualificazione professionale e dalle fasce retributive, previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per quanto riguarda il triennio compreso tra il 2016 e il 2018, è utile ai fini del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici.

Lo stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, inoltre, ha ricompreso tra le voci retributive utili ai fini del trattamento di fine rapporto e del trattamento di fine servizio anche:

  • l’indennità di funzione per posizione organizzativa;
  • l’indennità di coordinamento.

A tal proposito, l’art. 23, comma 2, del CCNL in oggetto, denominato “Decorrenza e disapplicazioni“, ha chiarito che:

“In tutti gli articoli dei CCNL vigenti in cui si fa espresso riferimento a posizione organizzativa e coordinamento e relative indennità la dizione deve intendersi riferita agli incarichi del presente capo e alle relative indennità con la decorrenza fissata nel presente articolo”.

Perciò, dal momento che gli incarichi di posizione organizzativa sono stati modificati in incarichi di funzione, i quali sono suddivisi per l’appunto tra incarichi di organizzazione ed incarichi professionali, l’indennità che viene erogata per quanto riguarda i nuovi incarichi risulta utile ai fini del TFR.

Dunque, l’INPS ha pensato di fornire dei chiarimenti al contenuto della precedente circolare pubblica all’interno del proprio sito web, precisando quanto segue:

“Pertanto, con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale per il triennio 2016-2018, a integrazione del paragrafo 4 della circolare n. 126 /2022, l’indennità di incarico di cui all’articolo 20 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2016–2018, è utile ai fini TFR nella misura integralmente percepita.”

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