I debiti oggetto della domanda di definizione agevolata rientranti nella Rottamazione quater delle cartelle non possono essere pagati mediante la compensazione con i crediti d’imposta degli eco bonus. È quanto prevede l’Agenzia delle entrate che ha fornito risposta, in più momenti, al quesito che emerge dall’arrivo delle comunicazioni ai contribuenti che abbiano aderito alla procedura di tregua fiscale e di agevolazione nel pagamento rateale dei carichi verso il Fisco.
Due sono, in particolare, gli interpelli che sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate. Al primo, il numero 372 del 7 luglio 2023, l’amministrazione tributaria ha fatto seguire il 904 1158 di settembre scorso. Con i due chiarimenti, viene esclusa la possibilità di andare a compensare gli importi dovuti al Fisco mediante la maturazione dei crediti d’imposta derivanti dai lavori di ristrutturazione o di efficientamento energetico dei bonus edilizi. Le percentuali applicate al superbonus e agli altri bonus sono pari al 110%, al 90% e al 50%.
Debiti Rottamazione quater, si può pagare con i crediti di superbonus e bonus?
L’oggetto della richiesta dell’istante in merito ai crediti del superbonus e degli ecobonus riguarda la possibilità di effettuare la compensazione di tipo “orizzontale” in modo da annullare i pagamenti dovuti. In particolare, il richiedente intende avvalersi della definizione agevolata 2023 della Rottamazione quater per estinguere i debiti risultanti dai carichi fiscali, maturati nel periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. A tal proposito, l’istante chiarisce di possedere di un credito Iva sufficiente per la compensazione delle cartelle in Rottamazione quater, ma “non sufficiente per il saldo delle stesse cartelle senza l’adesione alla rottamazione”.
Dal prospetto informativo, infatti, è riportato che i debiti dell’istante riguardano 15 cartelle di importo non eccedente i 1.500 euro, cinque cartelle dell’Iva da versare in compensazione verticale Iva su Iva, e una cartella eccedente la somma di 1.500 euro.
Secondo l’istante, nel caso della Rottamazione delle cartelle non vige il divieto di compensazione dei crediti fiscali, previsto dal comma 1, dell’articolo 31, del decreto legge numero 78 del 2010. Tale rottamazione sussisterebbe, secondo l’istante, anche per via della risposta che l’Agenzia delle entrate aveva fornito nell’interpello numero 913 in base al quale, nella precedente Rottamazione (la “ter”), si potesse compensare in via orizzontale i crediti fiscali per i debiti iscritti a ruolo per importi eccedenti i 1.500 euro. In tal modo, si intravedevano possibilità di deroghe al divieto fissato dal decreto legge 78 del 2010 in merito alla possibilità di compensazione.
Debiti rottamazione bonus superbonus, cosa dice l’Agenzia delle entrate
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate sulla compensazione dei debiti fiscali della Rottamazione quater con gli eco bonus e i crediti d’imposta dei bonus edilizi, la procedura è da escludersi. Infatti, il comma 242 dell’articolo 1 della legge 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023) ammette, tra le modalità di pagamento, la domiciliazione sul proprio conto corrente, il versamento attraverso modelli precompilati (bollettini) e gli sportelli dell’Agente della riscossione. Non è incluso, tra le modalità di pagamento, il versamento mediante il modello F24 di compensazione, disciplinato dall’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997.
Rottamazione quater e domanda di definizione agevolata per il pagamento dei carichi fiscali
Le modalità di esecuzione dei pagamenti della Rottamazione ter prevedevano norme simili. In particolare, il comma 12 dell’articolo 3, del decreto legge 119 del 2018, prevedeva che il pagamento dei carichi dovuti potesse avvenire mediante la domiciliazione sul conto corrente, i bollettini precompilati e presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. Da questo punto di vista, la circolare 25/E dell’Agenzia delle entrate chiariva, nel 2020, che
“la norma sopra richiamata, non prevedendo espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione ter con modalità diverse da quelle richiamate dalle citate lettere da a) a c), lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico”.
In definitiva, il richiedente non può utilizzare né il proprio credito Iva, né i crediti d’imposta maturati per il pagamento dei debiti inclusi nella Rottamazione quater.