Il superbonus villette arriva allo stop definitivo, sia del 110% che delle altre percentuali di agevolazione dei bonus, il 31 dicembre 2023: con la fine del beneficio, si avvicina la scadenza anche per effettuare la cessione dei crediti d’imposta o applicare lo sconto in fattura, operazioni tutt’ora possibili a specifiche condizioni.

Il mancato uso dei crediti inerenti i bonus edilizi, qualunque ne sia la causa, comporta la comunicazione specifica all’Agenzia delle entrate. Non effettuare questo adempimento nel termine di 30 giorni dal momento di avvenuta conoscenza dell’impossibilità di utilizzare il credito, comporta una sanzione di 100 euro, come introdotto dal decreto “Omnibus” (Dl 104 del 2023).

Un’attenzione particolare deve essere posta dai committenti dei lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione nel caso in cui l’agevolazione consiste nell’applicazione dello sconto in fattura. Con l’avvicinarsi della fine del 2023, le fattura a cavallo dei due anni comportano difficoltà di imputazione della spesa al periodo d’imposta.

Superbonus villette, stop definitivo 110% il 31 dicembre 2023: come fare cessione crediti e sconto in fattura

Con la fine del 2023 cesserà di essere attivo il superbonus sulle villette, sia nella percentuale massima del 110% che nelle altre percentuali, in particolare il 90% per i lavori partiti dal 1° gennaio scorso. Fino al 31 dicembre 2023 potranno continuare a beneficiare del 110% di agevolazioni sulle spese sostenute, i committenti che abbiano interventi sui propri immobili che, alla data del 30 settembre 2022, avevano terminato almeno il 30% dei lavori.

A questo livello di avanzamento dei lavori (Sal), i committenti hanno ottenuto più volte la proroga della scadenza, consistente nell’applicazione delle spese al 110% di agevolazione per un periodo più lungo. Non vi sono state, da parte del governo, ulteriori proroghe, motivo per il quale il superbonus sulle villette cessa di produrre i suoi effetti a fine anno.

Superbonus stop cessione sconto, quale data fa fede per il 110%?

Una prima conseguenza del termine del superbonus riguarda le spese sostenute entro la fine dell’anno ma riferite a interventi che verranno effettuati solo nel nuovo anno. In tal caso, il committente non può utilizzare più la cessione dei crediti d’imposta o applicare lo sconto in fattura ma la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi della prima quota del superbonus. La cessione dei crediti si potrà effettuare solo sulle quote residue.

Sulle spese effettuate a cavallo dei due anni, inoltre, è importante sottolineare che il committente non può anticipare quelle di inizio 2024 facendole rientrare nel 2023. Il beneficiario deve presentare una situazione assolutamente chiara dal punto di vista dell’allineamento dei costi sostenuti e dell’avanzamento dei lavori, mediante il Sal di fine 2023. Il mancato allineamento delle spese produce l’impossibilità di applicare la percentuale più vantaggiosa (110%) di agevolazione.

Bonus edilizi: sconti in fattura, avanzamento lavori, allineamento e detrazione fiscale

Particolare attenzione deve essere posta poi sull’applicazione dello sconto in fattura nel caso del superbonus villette del 110%. Le fatture di fine anno devono essere ben interpretate dal punto di vista della data che fa fede ai fini della corretta determinazione del periodo di imposta.

Pertanto, se una fattura per il totale dei costi è datata 31 dicembre 2023 sembrerebbe normale l’applicazione dello sconto in fattura che, invece, non può trovare spazio dal momento che fa fede la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate. Se, pertanto, la trasmissione avvenisse – nei giusti tempi – il 10 gennaio 2024, l’applicazione dello sconto in fattura non sarebbe più possibile.

Se la fattura, invece, dovesse riferirsi a costi parziali (per l’altra parte da agevolare mediante detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi), farebbe fede la data nella quale sia stato effettuato il bonifico per il pagamento. Anche in questo caso, dunque, il corretto allineamento delle spese e dell’avanzamento dei lavori determinerebbe la percentuale di beneficio da applicare.