Uno dei requisiti alla base per la richiesta dell’Assegno unico è l’Isee: senza, però, spetta comunque ed è possibile fare domanda e beneficiare della prestazione, seppur con un importo minimo.

Nel riconoscimento della prestazione, infatti, l’importo viene determinato in base ad un preciso calcolo, in funzione del numero dei figli minorenni e maggiorenni a carico e una serie di parametri, tra cui l’Isee.

Il nome completo della prestazione è Assegno unico e universale. Si tratta, perciò, di una prestazione a carattere universale che spetta a tutte le famiglie con figli in possesso dei requisiti. Spetta, quindi, anche senza Isee. Spieghiamo come fare la domanda, a quanto ammonta il sussidio e come si calcola l’importo.

Spetta l’Assegno unico senza Isee?

L’Assegno unico e universale nasce per l’esigenza di riorganizzare e semplificare tutte le misure a sostegno dei figli a carico.

Il suo carattere di universalità lo rende una misura pensata e rivolta a tutti, anche se parametrato in funzione dell’Isee. Quindi, la misura viene riconosciuta dall’Inps a tutti i richiedenti che sono in possesso di determinati requisiti anche in assenza di Isee.

Se i richiedenti non presentano l’Isee possono comunque beneficiare della prestazione, ma gli sarà riconosciuto l’importo minimo previsto dalla normativa. Lo stesso vale per i richiedenti con Isee superiore alla soglia di 43.240,00 euro.

Come si calcola e quanto spetta

Per determinare l’importo spettante dell’Assegno Unico e universale si devono effettuare alcuni calcoli. Come abbiamo detto, l’importo viene parametrato al valore dell’Isee con l’aggiunta di alcune maggiorazioni. In assenza di Isee, i dati necessari per effettuare il calcolo sono quelli auto-dichiarati in fase di presentazione della domanda.

Generalmente, possiamo indicare l’importo mensile spettante ad un nucleo familiare senza Isee, con un figlio minorenne con più di tre anni d’età. In questo caso, in base ai valori in vigore nel 2023, spetta un importo mensile pari a 54,10 euro. Prendiamo l’ipotesi, di un figlio con età fino ad un anno. In questo caso, l’importo spettante sarà pari a 81,15 euro.

Gli interessati alla prestazione possono comunque sapere in anticipo l’importo spettante, utilizzando il simulatore messo a disposizione dall’Inps. Come accedere alla prestazione? Si può accedere alla piattaforma collegandosi sul sito dell’Inps e seguire il seguente percorso: “Tutti i servizi” – “Simulazione Importo Assegno Unico”. Non è neppure necessario accedere utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

Ecco come fare domanda

Non ci resta che spiegare come presentare la domanda di Assegno Unico e Universale. Chi non ha mai beneficiato della misura e chi l’ha presentata e la stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, per ottenere la misura per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, deve presentare la domanda all’Inps, nei seguenti modi:

  • Autonomamente, collegandosi sul sito dell’Inps, cliccare su “Sostegni, Sussidi e Indennità” e, poi, su “Assegno unico e universale per i figli a carico”. In questo caso, è necessario essere in possesso di un’identità digitale: Spid, Cie o Cns;
  • Utilizzando il servizio di Contact Center: si può chiamare al numero gratuito da rete fissa 803.164 o al numero a pagamento da rete mobile 06.164.164;
  • Tramite gli enti di Patronato.

Quando decorre la prestazione? Le domande che sono state presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento permettono di ricevere la prestazione a partire dal mese di marzo dello stesso anno.

Invece, se la domanda viene presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento, allora l’importo dell’Assegno unico decorre dal mese successivo a quello dell’istanza.

Ricordiamo, infine, che per alcuni eventi che comportano variazioni del nucleo familiare, è possibile effettuare l’aggiornamento della domanda di Assegno unico che era stata presentata inizialmente. Quali sono questi casi? Per esempio, la nascita di figli oppure la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio e così via.

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