Sul superbonus e sui bonus edilizi di fine 2023 è necessario prestare attenzione allo sconto in fattura per non ritrovarsi con un’agevolazione nel frattempo diminuita per ragioni di data dell’operazione e di periodo di imposta di competenza. Infatti, ciò potrebbe determinare la perdita del 110% o del 90%, laddove ancora validi, e l’applicazione di un beneficio fiscale più basso. In termini monetari, ciò si tradurrebbe in una perdita di migliaia di euro che non potrebbero essere più recuperati.
La fattura, dunque, comporta anche la data dell’operazione di sconto, in particolare nel caso in cui si tratti di fattura integrale, mentre qualche variazione si ha per le spese parziali destinatarie di applicazione dello sconto. Infatti, nel caso in cui il bonus o il superbonus dovesse essere fruito integralmente con lo sconto in fattura, il periodo d’imposta di riferimento per applicare l’agevolazione fiscale coincide con quello di emissione della fattura. Ma affinché ciò avvenga, deve essere dello stesso periodo anche la trasmissione all’Agenzia delle entrate della fattura elettronica, mediante il Sistema di Interscambio, dal momento che tale documento risulta essere quello maggiormente utilizzato.
Superbonus e bonus edilizi di fine 2023, incertezze sconto in fattura: quando si può avere ancora il 110% o il 90%?
Ai fini della determinazione del periodo d’imposta del superbonus e degli altri bonus edilizi per l’applicazione dello sconto in fattura, fa fede, nel caso di importo integralmente agevolato con lo sconto, il giorno di trasmissione della fattura all’Agenzia delle entrate mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò dipende essenzialmente dall’impresa fornitrice, ma a fine anno il ritardo o la trasmissione nel 2024, comporterebbe un differente periodo d’imposta e, quindi, anche una diversa percentuale di agevolazione. Non essendoci stata la proroga del superbonus condomini, il 110% applicato fino alla fine del 2023 (o il 90% per i condomini senza Cila presentata entro la fine del 2022) scenderebbe al 70%, che è la percentuale applicata a partire dal 1° gennaio 2024.
Questione di giorni che, tuttavia, determinano l’importo dello sconto. A tal proposito, si rileva che per le fatture immediate si intendono i documenti emessi dall’impresa entro i dodici giorni successivi all’operazione, mentre per le fatture differite i giorni sono 15. È chiaro che, laddove l’impresa abbia discrezionalità nell’emissione della fattura e nella sua trasmissione all’Agenzia delle entrate, ciò determinerebbe una perdita per il committente nel riconoscimento dello sconto.
Superbonus bonus fine 2023, quale data considerare per l’applicazione dello sconto in fattura?
Da questo punto di vista, sarebbe da considerare quale parametro al quale far riferimento un momento differente rispetto alla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate. Tale problema si verifica soprattutto per la fattura integrale, cioè per quella relativa a uno sconto applicato sul totale delle spese sostenute dal committente.
Nel caso in cui lo sconto sia parziale, ovvero il committente decida di farsi applicare lo sconto su una parte delle spese, agevolando la restante parte mediante la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi, la data alla quale far riferimento per determinare il periodo di imposta è quella nella quale il committente effettui il pagamento all’impresa.
Mancata proroga agevolazione condomini al 2024, ecco cosa fare entro fine anno
Proprio in settimana, è arrivata la notizia della mancata proroga del superbonus condomini nella legge di conversione del decreto “Asset”, in questo momento al Senato. L’Aula, infatti, ha bocciato gli emendamenti che contenevano le proposte di allungamento del bonus 110% fino alla fine di giugno del 2024, concedendo a committenti e imprese che avessero raggiunto una certa percentuale di avanzamento dei lavori (60% al 31 dicembre 2023), la possibilità di avere sei mesi di tempo in più che chiudere gli interventi.
La mancata proroga comporta l’applicazione del 70% di bonus alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024, considerando anche le ipotesi di ritardata comunicazione della fattura che farebbero perdere lo sconto spettante.