Il ricorso presentato da un gruppo di migranti, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi condotto nel nuovo centro di Pozzallo, è stato accolto dal Tribunale di Catania, il quale ha giudicato il recente decreto del governo “illegittimo in più parti“, in particolare nei punti concernenti “la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro”. Il giudice civile ha definito il trattenimento illegittimo, dal momento che la normativa risulta “incompatibile con quella dell’Unione“, dunque dev’essere disapplicata dal giudice nazionale. Non solo. Il provvedimento del questore non è stato preceduto da una “valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate” e “della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive“.

Catania, accolto ricorso di alcuni migranti: “Pronuncia importantissima”

Il 29 settembre, presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania, sono iniziate le udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti, sulla base delle norme introdotte dal governo nei giorni scorsi, nel nuovo Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo di Pozzallo. Il Tribunale ha deciso di non convalidare “il trattenimento di un cittadino tunisino“, ritenuto illegittimo stando a quanto stabilito dal diritto comunitario e della Costituzione italiana. Le norme introdotte nei giorni scorsi, secondo l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, confliggono con i “principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013“: infatti, “trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo“. Oltre a quello del cittadino tunisino, non è stato convalidato il trattenimento di altri tre migranti.

L’avvocato Riccardo Campochiaro, presidente del centro Astaldi di Catania, è intervenuto nella vicenda spiegando la decisione del Tribunale di Catania e l’importanza di tale pronuncia, che “stabilisce che la normativa italiana non può che essere disapplicata se non è coerente con quella europea“:

Nello specifico, la fideiussione bancaria personale non è compatibile con la direttiva 33 del 2013 dell’Ue nella parte in cui non prevede che la garanzia possa essere prestata da terzi. Il giudice cita l’articolo 10 della Costituzione poiché alla luce di questo principio costituzionale non si può privare a una persona il diritto di fare ingresso nel territorio italiano per chiedere protezione internazionale solo perché proviene da un Paese di origine ritenuto sicuro. Inoltre l’applicazione della procedura di frontiera non può avvenire in luogo diverso rispetto a quello dell’ingresso: i migranti sono arrivati a Lampedusa.

Sindaco di Pozzallo: “Da sempre perplesso sui centri”

Oltre a Campochiaro, anche il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha detto la sua sull’accoglimento del ricorso da parte del Tribunale di Catania, esprimendo perplessità relativamente all’efficacia dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e apertura alle politiche di integrazione:

Ho manifestato sempre le perplessità sulla istituzione di questi centri. Il fenomeno dell’immigrazione non si può affrontare solo con queste modalità. Aspettiamo, comunque, che il Ministero dell’Interno, dia indicazioni precise, atteso che non cambia la posizione collaborativa con tutte le istituzioni della città di Pozzallo, da sempre orientata a favorire le politiche dell’accoglienza e dell’integrazione.