Tassi usura quarto trimestre 2023: con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 85107 del 27 settembre 2023 il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato quelli che sono i nuovi tassi soglia che saranno in vigore durante il corso del quarto trimestre dell’anno in corso, ovvero nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2023 ed il mese di dicembre 2023.

Durante tutto questo periodo, infatti, la Direzione V del Dipartimento del Tesoro del MEF ha previsto dei tassi superati i quali gli interessi vengono considerati come usurari.

Il suddetto decreto, in particolare, il quale sarà pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre 2023, contiene i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) per le operazioni creditizie, ovvero relativi ad esempio a:

  • le aperture di credito in conto corrente;
  • gli scoperti;
  • i finanziamenti;
  • il leasing;
  • i mutui;
  • i prestiti;
  • il credito revolving;
  • altre tipologie di finanziamento o di prestito.

Coloro che sono interessati a questi due nuovi decreti ministeriali avranno la possibilità di conoscere tutti i relativi dettagli anche all’interno del sito web ufficiale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nell’apposita pagina online che riguarda, per l’appunto, le operazioni creditizie e i tassi usurari.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme quelli che sono i nuovi tassi usura del quarto trimestre 2023, nonché tutte le informazioni che sono state pubblicate da parte del MEF all’interno del decreto ministeriale del 27 settembre 2023.

Tassi usura quarto trimestre 2023: il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con le nuove soglie per il periodo compreso tra ottobre e dicembre

Le informazioni che sono state pubblicate all’interno del decreto ministeriale che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2023 e continueranno a produrre i propri effetti fino al 31 dicembre 2023.

In base a quanto è previsto all’interno dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 7 marzo 1996, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato quali sono i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) praticati da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari per quanto riguarda il secondo trimestre dell’anno in corso, ovvero il periodo che intercorre tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023.

Questi importi, nello specifico, devono essere aumentati di un quarto e di un ulteriore margine di 4 punti percentuali, ottenendo così i tassi usura relativi al quarto trimestre 2023, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 7 marzo 2023, così come modificato dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

La tabella allegata al decreto ministeriale in oggetti, in cui è possibile consultare l’elenco dei tassi soglia previsti per il quarto trimestre del 2023, dovrà essere affissa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari all’interno delle proprie sedi.

“Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.

La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° luglio 2023 – 30 settembre 2023 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.”

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