Sarà una corsa contro il tempo per le imprese nell’anticipare il bonus luce e gas dei primi due trimestri di quest’anno e relativa compensazione entro il 15 novembre 2023. A stabilire la nuova scadenza è stato il Consiglio dei ministri del governo Meloni il 27 settembre scorso, decretando che le imprese di tutte le dimensioni avranno a disposizione un mese e mezzo di tempo in meno rispetto all’originario termine di fine anno per compensare i debiti fiscali e i contributi con il modello F24.
L’anticipo, peraltro, apre la strada a tutta una serie di conseguenze sulle tasse per le quali sia possibile la compensazione, con difficoltà di calcolo di quanto dovuto. A tal proposito, sono legittimi i pagamenti degli acconti di Ires e Irap rispetto alla scadenza del 30 novembre 2023. Altre anticipazioni riguardano tasse e imposte in scadenza a dicembre, come l’Imu, l’acconto dell’Iva e le ritenute.
Bonus luce e gas, anticipo al 15 novembre 2023 tax credit: ecco quali imposte si possono compensare
Il Consiglio dei ministri del 27 settembre scorso ha stabilito che il bonus luce e gas maturato nei primi due trimestri del 2023 deve essere utilizzato in compensazione entro il 15 novembre prossimo e non più entro la fine del 2023. La scadenza in anticipo del tax credit delle imprese, quindi, pone varie difficoltà e interrogativi in merito a tasse, imposte e contributi da comprendere nella compensazione con modello F24.
Un primo ordine di problemi può essere rappresentato dalle imprese incapienti dal punto di vista del plafond fiscale e contributivo. Il provvedimento (decreto “Proroghe”) varato dal governo due giorni fa stabilisce che le imprese possano fare affidamento sul bonus dei crediti già maturati in via legittima.
Inoltre, la stessa Agenzia delle entrate, nell’Interpello numero 439 di quest’anno, aveva già chiarito che le imprese potessero procedere con la compensazione anche nei riguardi di debiti erariali già scaduti. A tal proposito, l’Interpello stabilisce che la compensazione sia possibile su debiti erariali iscritti a ruolo per importi eccedenti i 1.500 euro.
Bonus luce gas compensazione, ecco quando non si può effettuare la cessione del credito d’imposta
In merito alle imposte e tasse che si possono compensare nel modello F24 con i bonus sulle spese di luce e gas dei primi sei mesi di quest’anno, il decreto legge “Proroghe” va a limitare le possibilità di risparmio, in termini di tassazione, delle imprese, in particolare per quelle di imprese medie e piccole, dotate di minore capacità fiscale.
In questo contesto, anche la cessione del credito d’imposta potrebbe essere una soluzione non percorribile nel momento in cui, per lo specifico codice tributo, l’impresa abbia avviato, pure per una quota, la compensazione. Pertanto, la cessione del credito d’imposta è possibile se si cede integralmente il bonus luce e gas.
Anticipo imposte di dicembre a novembre 2023 con il tax credit
Il decreto stabilisce inoltre che, anche in presenza della scadenza del 15 novembre, sia possibile anticipare il pagamento degli acconti di Ires e Irap il cui termine è fisato il 16 novembre prossimo, ovvero il giorno susseguente. Più difficoltà dovrebbero manifestare le imprese nell’anticipare la compensazione di imposte e tasse in scadenza a metà dicembre, con un termine portato indietro di un mese. A tal proposito, gli ostacoli maggiori riguardano l’anticipo di calcolo su quanto pagare di Imu, acconti dell’Iva e ritenute.