Sul superbonus con agevolazione del 110% o del 90% incombe la scadenza del 31 dicembre 2023, non prorogata – come richiesto da committenti, imprese e associazioni di settore – al 30 giugno 2024. Il termine di fine anno significa che i lavori dovranno essere conclusi entro questa data, oppure le spese dovranno risultare allineate con l’avanzamento degli interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione alla fine dell’anno. 

Nel caso in cui la scadenza non dovesse essere rispettata, i committenti dovranno accettare un bonus ben più ridotto dal 1° gennaio 2024. Infatti, la percentuale del superbonus scende nel prossimo anno al 70%. Attenzione, poi alla tipologia di superbonus. Quello sulle villette e sulle unità abitative indipendenti rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023 e non otterrà proroghe in vista del prossimo anno. Ciò significa che dovranno essere terminati i lavori in essere senza possibilità di avviare nuovi cantieri. I nuovi lavori sui condomini dal 1° gennaio prossimo, invece, beneficeranno dell’agevolazione del 70%. 

Superbonus, scadenza 110% e 90%: come comportarsi in vista del 31 dicembre 2023

La scadenza del superbonus al 110% o al 90% del 31 dicembre 2023 impone programmazione dei passaggi da effettuare, soprattutto in merito all’allineamento delle spese eseguite per massimizzare il vantaggio fiscale. Ovviamente, i contribuenti che vogliano avvantaggiarsi mediante la cessione dei crediti d’imposta o lo sconto in fattura dovranno fare presto per arrivare alla vendita del bonus ed eseguire tutti i passaggi burocratici (in particolare, le comunicazioni) richiesti. 

Proprio la cessione del credito d’imposta e lo sconto in fattura rappresentano le situazioni più problematiche da gestire. Secondo le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, i contribuenti dovranno allineare gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) con le spese effettuate. Ciò comporta che, al 31 dicembre 2023, debbano corrispondere gli importi relativi ai pagamenti effettuati con l’avanzamento dei lavori. All’atto pratico, l’allineamento si fa facendo corrispondere i pagamenti mediante bonifico entro il 31 dicembre 2023 alla relativa data di fattura (risultante dalla trasmissione al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate) e agli interventi effettuati. Tutto deve risultare entro il 31 dicembre 2023.  

Superbonus scadenza 110% e 90%, come procedere con la cessione del credito d’imposta? 

In caso di non corrispondenza tra spese e avanzamento dei lavori agevolati dal superbonus, il committente non potrà effettuare la cessione del credito d’imposta e nemmeno beneficiare dello sconto in fattura. Per le spese non allineate (ad esempio, quelle effettuate dal 1° gennaio 2024 in poi) si può procedere con l’anticipo al 2023 ma solo se si prevede di procedere, poi, con la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi per la quota corrispondente. 

Nei casi di allineamento, sia per la cessione dei crediti che per lo sconto in fattura, il committente deve presentare comunicazione dell’opzione scelta entro il 16 marzo 2024 all’Agenzia delle entrate. Solitamente questa scadenza subisce delle proroghe che, tuttavia, nel 2023 non sono andate oltre il 31 marzo successivo. 

Bonus edilizi, come fare per lo sconto in fattura parziale? 

Infine, un’attenzione particolare dovrà essere posta sullo sconto in fattura in misura parziale rispetto al totale delle spese. In questo caso, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che fa fede per la competenza delle spese la data del bonifico per il pagamento della parte residua, e non quella riportata nella fattura sula quale viene applicato lo sconto.