Sanzioni INPS per ritardo di pagamento annuale nel 2023, anche per quanto riguarda la dilazione dei pagamenti. La manovra della BCE sui tassi di interesse produce diverse effetti collaterali, tra i quali spicca un aumento del 10,50% per i pagamento in ritardo dei contributi INPS. Di conseguenza, il contribuente si ritroverà a pagare una somma di denaro maggiore a causa dell’aumento dei tassi di interesse. Questa disposizione entrata a regime dal 20 settembre 2023. I tassi di interesse applicati al versamento tardivo dei contributi sta subendo dei rincari continui.

D’altronde, una delle cause dell’inflazione sui rapporti bancari è la massiccia riduzione dei prestiti di denaro. L’altra causa è direttamente legata all’aumento dei beni e servizi di prima necessita, il che rende difficile la regolarizzare i debiti. La prima amara lezione ci arriva dall’INPS, che ha introdotto nuove regole attraverso una circolare basata sugli sviluppi della BCE, la quale ha portato in aumento i tassi di interesse.

Nell’ambito dei contributi INPS, le nuove disposizioni si applicano sia alle omissioni che ai pagamenti dilazionati dei contributi. Da tempo, la BCE ha avviato modifiche al costo del denaro nell’ambito delle logiche di potere, con effetti immediati sulle prestazioni sociali. Questo rischia di creare ulteriore difficoltà nelle famiglie che già barcollano a risanare le posizioni debitorie. Vediamo insieme tutte le novità riguardanti il pagamento omesso, in ritardo e dilazionato pagamento dei contributi INPS.

Sanzioni INPS ritardo pagamento 2023

L’INPS nella circolare n. 81 pubblicata il 19 settembre 2023, spiega che la Banca Centrale Europea, ha provveduto a innalzare il tetto del tasso di interessi di 25 punti, sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. A partire dal 20 settembre 2023, tale tasso di riferimento corrisponde al 4,50%. La variazione incide sia per sulla determinazione dell’indice applicato sulla dilazione di pagamento che sugli importi dovuti a titolo di versamenti contribuzione INPS, nonché sulle sanzioni civili.  

La variazione registrata sul tasso di interesse a debito aumenta dello 0,50% rispetto all’andamento registrato tre mesi fa. I costi sul ritardo di pagamento, dilazione e omissione dei versamenti contributi INPS salgono da 10 al 10,50 per cento con decorrenza dal 23 settembre 2023.

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha portato all’incremento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, produce effetti anche sulle sanzioni. Infatti, in presenza di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione applicata corrisponde al 10% in ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti).

Come calcolare il ravvedimento operoso INPS 2023?

A riguardo, si precisa sin da subito che, i “vecchi piani di rimborso”, ovvero quelli già approvati dall’Ente di previdenza italiana, non subiranno variazioni. Le novità si applicano al costo di finanziamento a partire dal 20 settembre 2023. Pertanto, l’aumento sarà registrato sul ritardo di pagamento e sui nuovi piani di dilazione dei versamenti contributivi.

La nuova aliquota passiva annuale è pari al 10,50% e trova la sua applicazione nelle somme dovute a partire dal mese di agosto 2023.

La misura del 10% annuo trova applicazione anche nell’ambito dei casi di evasione, la sanzione civile corrisponde al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza disposta dalla normativa vigente. .

Secondo quanto disposto dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione applicata corrisponde alla del 10% annuo.

L’INPS, in caso di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, secondo le nuove disposizioni. In caso di evasione la sanzione applicata corrisponde al tasso sopra indicato aumentato di due punti.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, nella deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, recita:

Qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

L’INPS, spiega che nelle procedure fallimentare, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d’anno), a partire dal 20 settembre 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione:

  • massima pari al tasso legale 5%:
  • minima maggiorata di due punti 7%.