Tax credit videogiochi: con la pubblicazione del decreto n. 3203 del 25 settembre 2023 da parte del Direttore Generale del Ministero della Cultura (MiC), è stata comunicata l’approvazione delle richieste definitive di credito d’imposta con la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il suddetto decreto del MiC, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, fa riferimento ai bonus che vengono concessi ai soggetti che producono dei videogiochi di nazionalità italiana.

La comunicazione per quanto riguarda l’esito dell’istruttoria che è stata effettuata in merito all’ammissibilità delle richieste definitive di credito d’imposta, con conseguente riconoscimento del tax credit videogiochi ai soggetti beneficiari, è appena stata effettuata tramite la pubblicazione del presente decreto, e dunque non sarà effettuata tramite l’invio di un’apposita PEC (posta elettronica certificata) ai singoli aventi diritto.

Tra questi ultimi, in particolare, il Ministero della Cultura ci tiene a precisare che non sono presenti all’interno dell’elenco dei beneficiari coloro che hanno presentato una domanda per la quale è ancora in fase di perfezionamento l’istruttoria.

L’esito delle domande ancora da perfezionare sarà pubblicato all’interno di un successivo decreto direttoriale, il quale sarà pubblicato sul sito web della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC.

Senza indugiare ulteriormente, quindi, andiamo subito a vedere insieme qual è il contenuto del decreto direttoriale che è stato pubblicato durante il corso della giornata di lunedì 25 settembre 2023.

Tax credit videogiochi: pubblicato l’elenco definitivo dei produttori beneficiari, il decreto del MiC

Art. 1:

“Alle imprese di produzione di videogiochi, inserite nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, è riconosciuto il credito d’imposta in via definitiva, ai sensi dell’art 7 comma 2 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187.”

Art. 2:

“Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale della DG Cinema e Audiovisivo (https://cinema.cultura.gov.it) e tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del credito d’imposta anche in riferimento alla procedura di cedibilità del credito d’imposta di cui all’articolo 21 della “legge” come successivamente disciplinata dall’articolo 10 del “D.M. tax credit videogiochi”.”

Art. 3:

“Ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187, la DG Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 12 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187, le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni

Ai sensi del comma 7 dell’art. 12 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187, i soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del decreto stesso, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema e Audiovisivo del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal decreto citato.

Il possesso dei requisiti indicati nelle richieste di credito d’imposta è verificato dalla DG Cinema e Audiovisivo e, ai sensi del comma 8 dell’art. 12 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187, in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d’imposta, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa.”

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