Qual è il significato di precettazione di uno sciopero? Con questo vocabolo s’intende il provvedimento amministrativo che avviene in modo straordinario col quale l’autorità competente è in grado di imporre il termine di una protesta.

Secondo la legge la precettazione è prevista nel caso in cui: “Sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati dall’art. 1, comma 1°, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici conseguente all’esercizio dello sciopero o dell’astensione collettiva da parte dei lavori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori”.

Qual è il significato di precettazione di uno sciopero: chi la richiede e come funziona

L’ ordinanza di precettazione per essere valida deve partire da una richiesta della Commissione di garanzia. In alcuni casi di particolare urgenza e necessità può anche partire da un ufficio di un organo del potere esecutivo, ossia dal Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato.

Il legislatore ha previsto che tale atto possa essere emanato solo dopo l’esito di un apposito procedimento che si apre con una comunicazione da parte dell’autorità precettante competente rivolta ai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La stessa autorità invita poi le parti coinvolte a desistere dai comportamenti che causano la situazione di pericolo, favorendo anche un tentativo di conciliazione. Si pronuncia un’ordinanza di precettazione solo nel caso in cui questo tentativo fallisca.

L’ordinanza deve essere poi adottata entro le 48 ore precedenti l’inizio dell’astensione collettiva, escluso il caso in cui sia ancora in corso il tentativo di conciliazione oppure sopravvengano ragioni di urgenza.

La legge prevede inoltre determinate modalità di comunicazione dell’ordinanza. Quest’ultima infatti deve essere portata a conoscenza dei soggetti che promuovono l’azione, delle amministrazioni o delle imprese erogatrici del servizio e delle persone fisiche i cui nominativi eventualmente sono indicati nella stessa.

In alcuni casi il provvedimento può essere contestato dai destinatari in via giudiziale. Questi infatti possono impugnare l’ordinanza davanti al TAR, il tribunale amministrativo regionale, entro un termine brevissimo di tempo. Se ricorrono dei motivi fondati il tribunale preposto può decidere di sospendere il provvedimento, nella prima udienza utile.

Tale decisione può avvenire anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l’esigenza di salvaguardia dei diritti tutelati dalla Costituzione che rischiano di essere pregiudicati dall’estensione.

Le sanzioni

Sono previste delle sanzioni in caso di inadempimento che si differenziano a seconda di chi ha commesso la violazione. Questa infatti può essere compiuta sia dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali, ma anche da parte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese.

Nel primo caso, il mancato rispetto del contenuto del provvedimento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che verrà emanata da un decreto della stessa autorità che ha richiesto e applicato l’ordinanza.

Se la sanzione riguarda i singoli prestatori, che siano essi professionisti o piccoli imprenditori, il relativo ammontare deve essere proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa e alle condizioni economiche del destinatario. La somma deve comunque essere compresa tra i 5.000 e 50.000 euro.

Nel caso in cui invece il destinatario della sanzione sia un’organizzazione sindacale questa può oscillare tra i 2.500 e i 50.000 euro per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell’organizzazione e della gravità delle conseguenze dell’infrazione.

Nell’ultima eventualità la violazione può essere commessa dalle amministrazioni pubbliche e dalle imprese e per questi è prevista la sospensione dall’incarico per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore ad un anno.

Altri casi simili in passato

Andando indietro nel tempo, sono stati molti i casi di precettazione di scioperi.

Uno dei primi casi risale a Maggio del 2000, quando Bersani aveva precettato i ferrovieri, un altro era accaduto nel Settembre 2005, quando il ministro Lunardi precettò gli scioperi del personale dell’Alitalia.

Nel 2007, invece, fu Bianchi a precettare lo sciopero degli autotrasportatori, mentre più di recente, nel 2008 Matteoli precettò lo stop dei ferrovieri.