Annullamento rateizzazione e compensazione: con la pubblicazione di un apposito provvedimento durante il corso della giornata di venerdì 22 settembre 2023 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha disposto l’annullamento della ripartizione dei crediti di imposta residui in 10 rate annuali e dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;
- l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92558 del 29 luglio 2013;
- il regolamento (UE) n. 679 del 2016;
- l’art. 16, commi da 1 bis a 1 septies, del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013;
- gli artt. 119, 119 bis e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 35873 del 3 febbraio 2022;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30 giugno 2022;
- l’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022;
- l’art. 2, comma 3 quinquies, del decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 132123 del 18 aprile 2023.
Annullamento rateizzazione e compensazione: ecco come fare richiesta per l’annullamento della comunicazione di ripartizione dei crediti di imposta residui in 10 rate annuali
Attraverso la pubblicazione del provvedimento che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che la comunicazione di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta residui, che derivano dalla cessione dei crediti o dallo sconto in fattura, può essere annullata previa presentazione di un’apposita richiesta da parte del soggetto che risulta titolare dei predetti crediti.
A tal proposito, l’amministrazione finanziaria ha previsto che:
“La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta di annullamento di cui al punto 1.2.”
Nel periodo di tempo che sarà necessario per l’attivazione della sopra citata funzionalità relativa alla “Piattaforma cessione crediti“, la richiesta di annullamento da parte dei soggetti titolari dei crediti potrà essere presentata andando ad utilizzare un apposito modello, allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”.
Tale modello, in particolare, deve essere inviato all’amministrazione finanziaria tramite PEC (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo: [email protected].
Entro il termine di 30 giorni dalla data in cui viene presentata la richiesta di annullamento, l’Agenzia delle Entrate si esprimerà in merito e l’accoglimento determinerà:
- la riduzione dell’ammontare dei crediti di imposta fruibili;
- il ripristino dell’ammontare della rata sul credito originario.
Ecco come fare richiesta all’Agenzia delle Entrate per annullare la scelta di compensare i crediti tracciabili tramite modello F24
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, prevede anche la possibilità di richiedere l’annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti tracciabili (con un codice identificativo univoco) tramite modello di pagamento F24.
La domanda all’amministrazione finanziaria deve essere presentata direttamente dal fornitore oppure dal cessionario che risulta titolare del credito di imposta, andando ad utilizzare l’apposita “Piattaforma cessione crediti” o l’apposita funzionalità disponibile a partire dal 5 ottobre 2023.