In arrivo la nuova rottamazione degli scontrini e delle fatture per un periodo di tempo che va dal 2022 alla prima metà del 2023 e che riguarda le irregolarità rilevate in ambito di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei documenti fiscali. Per tutte le irregolarità, la sanatoria su scontrini e fatture in arrivo nel decreto “Energia” di domani, lunedì 25 settembre, dovrebbe stabilire una sanzione molto ridotta da pagare entro la metà di dicembre prossimo.
Pertanto, la nuova sanatoria riguarderà le irregolarità emerse nel trasmettere i corrispettivi giornalieri e il rilascio di ricevute fiscali e scontrini nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. L’estinzione dell’irregolarità avverrà con una sanzione mini, da versare entro il 15 dicembre prossimo.
Rottamazione scontrini e fatture 2022-2023, le novità in arrivo nel Cdm del 25 settembre
È in arrivo una sanatoria su scontrini, fatture e ricevute fiscali e sulle irregolarità nel trasmettere giornalmente la documentazione all’Agenzia delle entrate per il periodo di violazione dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. La nuova rottamazione dovrebbe essere varata dal Consiglio dei ministri del governo Meloni, atteso nella giornata di domani, lunedì 25 settembre, per l’adozione del decreto legge “Energia”.
Per effetto della rottamazione in arrivo, i contribuenti che avessero commesso le infrazioni indicate nel periodo di riferimento, beneficerebbero della rottamazione con il pagamento della sanzione in misura ridotta. Tale sanzione dovrebbe essere pari a un diciottesimo di quanto spettante. La scadenza per il pagamento della sanzione è fissata al 15 dicembre 2023.
Rottamazione scontrini fatture 2023, qual è l’importo della sanzione?
Tuttavia, la definizione agevolata in arrivo domani per beneficiare della rottamazione di fatture e scontrini introdurrà adempimenti più gravosi per chi fosse recidivo alle irregolarità. Ad esempio, nel caso in cui si presentino situazioni di ricadute sostanziali, al contribuente è richiesto di regolarizzare, entro il 15 dicembre 2023, anche il mancato pagamento dell’Iva o di correggere l’eventuale dichiarazione infedele.
La revisione dell’ambito sanzionatorio in arrivo, comporterà quindi la possibilità di richiesta della definizione agevolata per un periodo nel quale sia stata commessa l’infrazione di un anno e mezzo. La tipologia di infrazione riguarda la certificazione dei corrispettivi, rientranti negli obblighi strumentali dell’Iva.
A tal proposito, gli operatori sono obbligati al rilascio delle ricevute e degli scontrini fiscali, ma anche allo scontrino digitale, consistente sia nel documento commerciale che nel salvataggio elettronico e nella trasmissione per via telematica degli incassi effettuati giorno per giorno all’Agenzia delle entrate. Tali adempimenti sono quelli richiemati dal decreto legislativo numero 127 del 2015, in particolare dall’articolo 2.
Cosa fare per la domanda di definizione agevolata?
La definizione agevolata può riguardare, tuttavia, riguarda anche le possibili violazioni relative alla fatturazione. Infatti, gli operatori obbligati potrebbero decidere di non adempiere all’obbligo di emissione della fattura non certificando i corrispettivi, ma anche procedendo con omissioni rispetto agli obblighi di documentazione delle operazioni.
Nel decreto che sarà adottato nella giornata di domani, la rottamazione delle violazioni in materia di scontrini e fatture potrà considerarsi attuabile se, entro la scadenza del 15 dicembre prossimo, il contribuente abbia regolarizzato la violazione agli obblighi di certificazione e al pagamento della sanzione ridotta.
Inoltre, è richiesto che il contribuente versi le maggiori imposte dovute, aumentate delle sanzioni e degli interessi ridotti, presentando poi delle dichiarazioni a integrazione nel caso delle ricadute sostanziali ai fini del versamento dell’Iva o delle dichiarazioni infedeli. Infine, il pagamento degli importi dovuti non ammette l’istituto della compensazione.