Incentivo al posticipo del pensionamento: con la pubblicazione della circolare n. 82 del 22 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’incentivo al posticipo del pensionamento dedicato ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi che sono necessari al fine di accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 286 e 287, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“.
Incentivo al posticipo del pensionamento: quali soggetti possono beneficiarne? Ecco i requisiti necessari
Possono accedere all’incentivo al posticipo del pensionamento tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici e sia privati, che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- risultano iscritti presso l’AGO (assicurazione generale obbligatoria) oppure le forme sostitutive ed esclusive della stessa;
- hanno maturato i requisiti minimi che sono previsti al fine di accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile, previsto dall’art. 14.1 del decreto legge n. 4 del 2019;
- sono titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità previsto dalla legge n. 222 del 1984;
- un’età anagrafica inferiore rispetto a quella che dà il diritto di beneficiare della pensione di vecchiaia.
Incentivo al posticipo del pensionamento: come funziona e durata
L’incentivo al posticipo del pensionamento, il quale può essere riconosciuto ai lavoratori subordinati che possiedono tutti i requisiti che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo, prevede l’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal dipendente, il quale la riceve direttamente da parte del datore di lavoro all’interno della retribuzione mensile.
A tal proposito, l’art. 1, comma 4, del decreto attuativo, dispone che gli importi sopra citati siano imponibili esclusivamente ai fini fiscali e non ai fini contributivi.
Per quanto riguarda la durata del beneficio, con il passare del tempo l’incentivo in questione può terminare di produrre i propri effetti e i soggetti beneficiari possono perdere il diritto di accedervi.
Questo, in particolare, accade nel caso in cui si presenti una delle seguenti condizioni:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia a partire dal 1° giorno del mese successivo;
- il soggetto beneficiario raggiunge l’età anagrafica per cui può iniziare a beneficiare della pensione di vecchiaia;
- il soggetto beneficiario diventa titolare di una pensione diretta (questa ipotesi non vale nel caso in cui il soggetto in questione inizia a beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità).
Come fare domanda per ricevere il beneficio? Ecco l’iter procedurale
I lavoratori dipendenti che possiedono tutti i requisiti che abbiamo indicato durante il corso di questo breve articolo di approfondimento, al fine di poter ricevere l’incentivo al posticipo del pensionamento devono presentare un’apposita domanda all’INPS.
Dopo che l’Istituto avrà ricevuto la comunicazione da parte del soggetto richiedente, allora procederà con la verifica in merito alla presenza di tutti i requisiti che sono necessari per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile.
Dopodiché, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui viene presentata la domanda, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà una comunicazione al lavoratore dipendente e al datore di lavoro per quanto riguarda l’esito dell’istruttoria.
“Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.”