Equo compenso commercialisti: durante il corso della giornata di martedì 19 settembre 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un comunicato stampa all’interno del proprio sito web ufficiale con il quale ha espresso il proprio pensiero in merito alla scelta di non consultare le associazioni non ordinistiche che si riferiscono alla materia tributaria per quanto riguarda la fissazione dei criteri relativi all’equo compenso vigente per le medesime.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme qual è il contenuto della lettera che è stata inviata da parte del presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio, al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Massimo Bitonci.

Equo compenso commercialisti:

La scelta di sentire esclusivamente i professionisti che sono iscritti all’Ordine che è stata effettuata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di stabilire quelli che sono i parametri di riferimento per individuare l’equo compenso, non è stata condivisa da parte del CNDCEC.

A tal proposito, infatti, il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Elbano de Nuccio, ha inviato una lettera al ministro e al sottosegretario del MIMIT, la quale recita quanto segue:

“La recente legge n. 49/2023, “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, prescrive che in un determinato ambito di applicazione il compenso per le prestazioni rese dai professionisti iscritti in Ordini e Collegi sia conforme ai compensi previsti dai parametri contenuti nei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9, del DL 1/2012.

Per coloro invece, che esercitano professioni individuate dalla Legge n. 4/2013, cioè coloro che non sono iscritti in Ordini e Collegi, la citata legge 49 dispone che entro 60 giorni il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) emani un apposito decreto “sentite le associazioni iscritte nell’elenco” previsto dalla medesima legge 4/2013.

Tenuto conto che in tale elenco figurano iscritte dalla prima ora associazioni che si riferiscono alla materia tributariaattività tipica dei Commercialisti per i quali è già determinata l’entità dei compensi dai parametri ministeriali già citati, ci si chiede a cosa possa riferirsi qualsivoglia consultazione con tali associazioni laddove le attività di consulenza fiscale non possono sovrapporsi alle attività individuate di competenza specifica degli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”.

Il presidente de Nuccio, a tal proposito, riprendendo quanto è stato pronunciato dalla sentenza n. 11545 del 2012 della Cassazione penale, ha riportato il fatto che:

“Proprio le attività a cui tali associazioni vogliono far riferimento siano da considerarsi “di competenza specifica di una data professione”, concretizzano esercizio abusivo penalmente rilevante ai sensi dell’art. 348 c.p., allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Applicando tale principio alla fattispecie specifica, ovvero redazione di dichiarazioni fiscali, adempimenti di natura tributaria e tenuta della contabilità aziendale, ne desume che esse integrano il reato di esercizio abusivo della professione di Esperto Contabile”.

Pertanto, il CNDCEC ritiene che sia necessario fornire dei chiarimenti per quanto riguarda le disposizioni che sono contenute all’interno della circolare n. 221 del 24 marzo 2022, pubblicata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la quale ha comunicato che:

“Sono assimilate alle professioni escluse (da quelle per le quali una associazione può chiedere l’iscrizione all’elenco) quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una Pubblica Autorità che, ai sensi di norme di legge, controlli la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l’attività professionale in questione.

È indubitabile che le professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile siano oggetto di requisiti obbligatori di cui la Pubblica Autorità controlla la presenza, data l’obbligatorietà dell’Esame di Stato prescritto dalla Costituzione all’art. 33, comma 5”.

Infine:

“La sommatoria della consolidata giurisprudenza penale con le precisazioni doverose del Ministero competente offre un quadro sufficiente a ritenere che le stesse associazioni che si riferiscono ad attività in materia tributaria non troverebbero oggi ragionevolmente l’assenso alla iscrizione nell’elenco di cui alla legge 4/2013.

Il quesito posto, dunque, in ordine alle consultazioni di cui in avvio di questa nota, trova quindi maggior ragione di porsi laddove si ipotizzi addirittura di regolare parametri di riferimento per attività che hanno già una regolamentazione parametrica in disposizioni normative riservate ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili”.

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