Fondo di solidarietà: con la pubblicazione del messaggio n. 3256 del 19 settembre 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda l’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 28 luglio 2023, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 217 del 16 settembre 2023 da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il quale ha apportato delle modifiche al precedente decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, il quale ha istituito il sopra citato Fondo di solidarietà.
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani: arrivano i primi chiarimenti dell’INPS sulle nuove disposizioni legislative
Le nuove disposizioni che sono state introdotte con il provvedimento adottato da parte del MLPS e del MEF nell’anno in corso adeguano le precedenti disposizioni che riguardano il Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani alla nuova normativa attualmente in vigore in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, previsti dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), e successive modificazioni.
Inoltre, le nuove disposizioni derivano anche dall’accordo che è stato sottoscritto il 21 dicembre 2022 tra A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e barcaioli Italiani) e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti – Confederazione Generale Italiana del Lavoro), FIT-CISL (Federazione Italiana Trasporti – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e UILTRASPORTI (Unione Italiana dei Lavoratori Trasporti).
Date tali modifiche, quindi, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha chiarito quanto segue:
“L’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 è stato sostituito al fine di adeguare l’importo dell’Assegno di integrazione salariale a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5–bis, del D.lgs n. 148/2015[1].
Anche il comma 6 del medesimo articolo 5 è stato integralmente sostituito. Alla luce della novella normativa, che supera la precedente disciplina[2], l’Assegno di integrazione salariale può essere richiesto per tutti i lavoratori in carico presso l’Unità produttiva interessata dalla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nel rispetto delle durate massime stabilite, rispettivamente, dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015, nonché dei limiti massimi complessivi di accesso ai trattamenti stabiliti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.”
Dal momento che il decreto interministeriale in oggetto inizierà a produrre i propri effetti a partire dal 1° ottobre 2023 (giorno festivo), allora l’INPS precisa che le domande per beneficiare dell’Assegno di integrazione salariale presentate a partire dal 2 ottobre 2023, relative ai periodi in cui l’attività lavorativa è stata sospesa oppure ha subito una riduzione a partire dal 16 settembre dell’anno in corso, dovranno seguire i nuovi criteri introdotti dall’adeguamento della relativa disciplina.
Infine, per quanto riguarda il requisito occupazione previsto dall’art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, l’Istituto comunica che:
“Non sono state apportate modifiche alla disciplina del Fondo, in quanto lo stesso, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, già garantisce il trattamento di integrazione salariale a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico datoriale.”
L’istituto Nazionale di Previdenza Sociale si riserva di pubblicare un’altra circolare in futuro, attraverso la quale procederà con la comunicazione di tutte le informazioni di dettaglio che riguardano l’adeguamento della disciplina legislativa relativa al Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani.
LEGGI ANCHE Concorso MIT: requisiti e come fare domanda