Crediti del superbonus, come si può cedere solo una parte del 110%? Il caso è quello di un committente di lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione di un immobile che abbia maturato un credito del 110% in riferimento alle spese che ha eseguito per i cantieri. Il più delle volte, il committente cede il credito all’impresa che svolge gli interventi.
Con quest’ultima, il contribuente sottoscrive un contratto di cessione dei credito d’imposta da mettere in pratica entro la data di comunicazione dell’opzione (di sconto o di cessione del credito) all’Agenzia delle entrate, di norma con scadenza a marzo. La cessione, tuttavia, può riguardare solo una parte dei crediti maturati in regime di superbonus. In tal caso, il committente può riservarsi il diritto di portare in detrazione fiscale, nella dichiarazione dei redditi, l’altra parte dei crediti maturati sui lavori.
Crediti superbonus, come cedere solo una parte del 110%?
È nelle facoltà di chi sia committente di lavori in superbonus 110% il poter suddividere le quote dei crediti maturati sulle spese sostenute per gli interventi al fine di ripartire la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e la cessione del credito d’imposta maturato. Nel dettaglio, il committente dei lavori, trattandosi di una prima cessione nel momento in cui sorge il credito d’imposta, può suddividere la prima delle quattro quote annuali del superbonus per procedere sia con la cessione del credito che con la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Sull’importo detraibile al 110% del bonus, invece, le rimanenti tre quote non possono essere cedute singolarmente, ma solo per intero.
Pertanto, il committente dei lavori ha la possibilità di scegliere di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la prima delle quattro quote del bonus e procedere con la vendita del credito d’imposta sulle altre tre quote. Agevolazioni e adempimenti derivano dalla lettura del decreto legge 34 del 2020, agli articoli 119 e 121. La legge di conversione è la numero 77 del 2020.
Crediti superbonus, come cedere la prima rata e quelle successive?
In particolare, secondo quanto prevede l’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 al comma 1 quater, i crediti d’imposta maturati sulle spese effettuate e derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o dalla cessione del credito, non si possono vendere in maniera parziale in un periodo successivo a quello nel quale sia avvenuta la comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione (sconto o cessione dei crediti). Tale comunicazione va fatta, di norma, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello al quale si riferiscano le spese.
Affinché il committente rispetti questo vincolo, al credito viene assegnato un codice identificativo univoco che il contribuente deve inserire nelle comunicazioni all’Agenzia delle entrate in merito ad eventuali cessioni. Questo vincolo opera alle prime cessioni o agli sconti in fattura trasmessi all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° maggio del 2022.
Bonus edilizi, dove trovare le indicazioni sulla vendita parziale delle rate?
L’obbligo di non cedere in maniera parziale il superbonus vige sulle singole rate annuali che compongono il bonus. Per le rate successive, e solo per importi interi, il committente può procedere anche alla cessione di una o di alcune rate, procedendo nella detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi per le rate residue.
Queste rate, inoltre, le può compensare con modello F24. Sulle singole rate annuali, invece, non può cederle in maniera parziale o in più soluzioni, come spiega l’Agenzia delle entrate nelle sue Faq o nella circolare 28/E del 2022.