Regime forfettario controlli Agenzia delle Entrate: con la pubblicazione del provvedimento n. 325550 del 19 settembre 2023 da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'amministrazione finanziaria ha comunicato che a breve procederà con l'invio delle lettere ai lavoratori che hanno aderito al regime forfettario, per quanto riguarda il periodo d'imposta 2021, e che nello stesso periodo non hanno inserito all'interno del modello Redditi PF 2022 tutti i dati relativi al quadro RS, al fine di intimare i contribuenti a procedere con l'adempimento spontaneo.
Il suddetto provvedimento dell'AdE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all'interno dell'art. 1, commi 54 e ss. e commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, e successive modificazioni.
Per poter effettuare i controlli in merito all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori all'interno del quadro RS, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati relativi al modello Redditi PF 2022, per il periodo d'imposta 2021, che vengono inseriti da parte dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni.
Nello specifico, le informazioni obbligatorie di cui all'art. 1, comma 73, della sopra citata disciplina legislativa, devono essere inserite all'interno del quadro RS, righi da 375 a 381, nel caso in cui i contribuenti interessati abbiano compilato la sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2022.
A tal proposito, dunque, l'amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le seguenti informazioni al fine di consentire a questi ultimi di fornire delle prove che possano giustificare la presunta anomalia che è stata rilevata:
Le informazioni che abbiamo appena citato, in particolare, vengono inviate al contribuente sotto forma di comunicazione, la quale viene spedita ai soggetti che sono presenti all'interno dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti tramite PEC (posta elettronica certificata).
Nel caso in cui il lavoratore in regime forfettario non sia titolare di un indirizzo PEC oppure nel caso in cui la comunicazione non possa essere ricevuta, allora l'Agenzia delle Entrate procederà con l'invio delle informazioni tramite posta ordinaria (email).
La stessa comunicazione, inoltre, potrà essere visualizzata all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione mediante l'utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), nell'apposito servizio denominato "Cassetto fiscale", alla sezione "L'Agenzia scrive".
Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali il soggetto che ha aderito al regime forfettario può richiedere informazioni o effettuare delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima specifica che:
In merito alle modalità relative alla regolarizzazione di errori e/o omissioni, al fine di beneficiare di una riduzione delle sanzioni previste, l'amministrazione finanziaria chiarisce che: