Esonero IRAP: con la pubblicazione della risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di 4 nuovi codici tributo ai fini della restituzione del beneficio indebitamente usufruito.

Tali codici tributo, nello specifico, sono stati istituiti con il fine di essere utilizzati per effettuare il versamento tramite il modello di pagamento F24 Elide per quanto riguarda le somme che sono state recuperate in seguito al controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui si è beneficiato senza averne effettivamente diritto.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 24 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Esonero IRAP: l’Agenzia delle Entrate ha istituito 4 nuovi codici tributo da inserire nel modello F24 per la restituzione del beneficio indebitamente usufruito

Il comma 1 della previsione normativa alla quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo ha previsto quanto segue:

“Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.”

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare dell’esonero IRAP, in particolare, il successivo comma 2 dell’art. 24 del sopra citato decreto dispone che:

“Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”

In definitiva, al fine di permettere la restituzione del beneficio indebitamente usufruito attraverso l’utilizzo del modello di pagamentoF24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “5063” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”;
  • “5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24 Elide

In merito alla compilazione del modello F24 Elide, i codici tributo che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo devono essere inseriti all’interno dell’apposita colonna denominata “importi a debito versati”.

Dopodiché, nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere inseriti:

  • il codice fiscale;
  • i dati anagrafici.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece, bisogna inserire:

  • la lettera “R” nel campo “tipo“;
  • niente nel campo “elementi identificativi“;
  • il codice tributo di interesse nel campo “codice“;
  • l’anno al quale si riferisce l’omissione del versamento dell’imposta, nel formato “AAAA“, nel campo “anno di riferimento“;
  • i dati riportati negli atti emessi dall’Ufficio nei campi “codice ufficio” e “codice atto“.

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